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Sentenza

Sentenza del 07/01/2022 n. 37 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Cartelle di pagamento - Inesistenza della notifica - Qualifica del soggetto notificante - Validità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per molteplici vizi relativi ai ruoli tributari: nullità per omessa indicazione dell'oggetto (presunta omissione della rendita catastale), inesistenza giuridica della notifica eseguita a mezzo PEC, omesso/irregolare invio dell'intimazione di pagamento, irregolare e/o omessa notifica delle cartelle prodromiche, intervenuta prescrizione quinquennale, omessa sottoscrizione dei ruoli e omessa applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni. L'impugnazione era limitata ai ruoli rientranti nella giurisdizione tributaria.

La decisione

La Commissione d'Appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, riformando la sentenza della C.T.P. che aveva accolto il ricorso. Il Collegio ha rilevato che l'Agenzia aveva depositato i referti attestanti la notifica di tutte le cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione e che la C.T.P. aveva errato nel ritenere manchevole la documentazione e nell'affermare l'esistenza di notifiche tramite corriere privato senza verificare i referti. Il Collegio ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui le notifiche eseguite da operatori postali privati privi di titolo non sono da qualificare come "inesistenti" ma come viziate da nullità che, tuttavia, può essere sanata se l'atto ha raggiunto lo scopo (con il limite che tale sanatoria non vale per la determinazione certa della data di ricezione ai fini della tempestività di un ricorso). Per questi motivi il ricorso del contribuente è respinto e il contribuente è condannato alle spese: euro 3.000 per il primo grado e euro 3.500 per il presente grado.

Norme richiamate

  • Direttiva 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio

    Consente la possibilità per gli operatori postali privati di notificare atti; la sua attuazione ha inciso sul regime delle notifiche e sulla possibilità per operatori privati di svolgere notifiche.

  • Legge n. 124/2017

    Ha introdotto il successivo regime normativo sulle notifiche postali; la giurisprudenza ha ritenuto che nel periodo tra l'entrata in vigore della direttiva e l'entrata in vigore del regime introdotto dalla L.124/2017 la notifica da operatore privato senza titolo costituisca nullità e non inesistenza.

  • Corte di Cassazione SS.UU. n. 299/2020

    Parte della giurisprudenza richiamata per distinguere nullità e inesistenza nella materia della notificazione eseguita da operatori postali privati.

  • Corte di Cassazione SS.UU. n. 300/2020

    Ha statuito che la notificazione di atti giudiziari eseguita da operatore postale privato senza titolo nel periodo considerato è nulla e non inesistente, e che la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo salvo che ciò non incida sulla certezza della data di ricezione se rilevante per i termini processuali.

  • Cass. Civ. Sez. V n. 22505/2020

    Ha definito in termini rigorosi la nozione di 'inesistenza' della notificazione: tale nozione è confinata a ipotesi radicali (totale mancanza materiale dell'atto o attività priva degli elementi essenziali riconoscibili).

  • Corte di Cassazione n. 24258/2014

    Richiamata per affermare che non è prevista la menzione della rendita catastale nella comunicazione di avviso di iscrizione ipotecaria.

  • Corte di Cassazione SS.UU. 20 luglio 2016, n.14916

    20 luglio 2016, n.14916 (SS.UU.)

    Ribadisce il principio restrittivo circa la nozione di inesistenza della notificazione.

Massime di principio

  • La notifica eseguita da operatori postali privati privi di titolo abilitativo va in genere qualificata come nullità della notificazione e non come inesistenza: è quindi un vizio sanabile ove l'atto abbia raggiunto lo scopo informativo.
  • La sanatoria per raggiungimento dello scopo opera in relazione alla conoscenza dell'atto da parte del destinatario, ma non sempre è efficace a tutelare la certezza della data di ricezione quando questa è determinante per la tempestività di impugnazioni o termini procedurali.
  • La nozione di 'inesistenza' della notifica è eccezionale e va riservata a casi estremi (totale mancanza materiale dell'atto o assenza degli elementi essenziali che rendono l'atto riconoscibile). Pertanto le contestazioni devono provare fatti radicali per ottenere la declaratoria di inesistenza.
  • La produzione di referti e documentazione probatoria da parte dell'ente notificante è decisiva: il giudice deve verificare la correttezza e la completezza dei certificati di avvenuta notifica prima di dichiarare vizio insanabile.
  • Non tutte le entità indicate come 'operatori privati' sono organismi estranei a Poste Italiane; occorre verificare la natura giuridica e il rapporto (es. servizi integrati di Poste Italiane) prima di concludere per illegittimità delle notifiche.
  • Se la contestazione riguarda omissioni formali (es. mancata indicazione di dati non richiesti dalla norma), tali vizi possono non essere rilevanti quando la norma non richiede espressamente la specifica indicazione (es. rendita catastale nella comunicazione di avviso di iscrizione ipotecaria).
  • In caso di dubbi sulla legittimità degli operatori postali autorizzati, chi impugna deve agire fornendo prove concrete dell'illegittimità e del pregiudizio subito, mentre l'ente resistente deve depositare tempestivamente i referti e le prove di notifica.

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