Sentenza del 07/01/2022 n. 29 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Iscrizione a ruolo degli importi decisi, ai sensi dell'art. 68 D.Lgs. 546/92, con sentenza tributaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. 1102018 relativa a somme iscritte a ruolo ex art. 68 D.lgs. 546/92 in esecuzione della sentenza CTR n. 89/../14. Il ricorrente deduceva: nullità della cartella per mancato invio dell'avviso bonario e dell'invito a rendere chiarimenti ex art. 6 L. 27.7.2000 n. 212; difetto di motivazione e mancata indicazione/messa a disposizione della stima OMI; errata determinazione del periodo di riferimento OMI (sosteneva il 2003 anziché il 2006); illegittimità dell'accertamento nei suoi confronti in assenza di atto definitivo nei confronti della società; errore nel calcolo degli interessi; domanda di annullamento del ruolo e della cartella e di declaratoria di nulla dovuta.
La decisione
Appello respinto. Il giudice ha confermato la legittimità dell'iscrizione a ruolo eseguita dall'Ufficio ai sensi dell'art. 68 D.lgs. 546/1992 in esecuzione della sentenza CTR n. 89/../14, rilevando che l'art. 6 L. 212/2000 (avviso bonario) non è applicabile all'iscrizione a ruolo esecutiva di una decisione giudiziaria. La valutazione OMI riferita al 2006 è stata ritenuta corretta e disponibile; le questioni sulla presunta necessità di un atto definitivo in capo alla società attengono al merito (pendente in Cassazione) e non possono essere riaperte nel giudizio sulla cartella ex art. 68; la nuova domanda sulla riduzione degli interessi è inammissibile ex art. 57 D.lgs. 546/1992; gli interessi sono stati calcolati correttamente ai sensi dell'art. 20 DPR 602/1973. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 4.000,00.
Norme richiamate
art. 68 D.Lgs. 546/1992
Consente all'Ufficio di iscrivere a ruolo, anche a titolo provvisorio, gli importi decisi da una sentenza tributaria; l'iscrizione a ruolo esecutiva di una decisione giudiziaria non richiede l'invio dell'avviso bonario previsto per le liquidazioni d'ufficio basate sulle dichiarazioni.
art. 6 L. 27.7.2000 n. 212 (Statuto del contribuente), comma 5
Norma relativa all'obbligo di invio dell'avviso bonario/invito a rendere chiarimenti nelle ipotesi di liquidazione delle dichiarazioni. La corte ha ritenuto che tale disciplina non si applica all'iscrizione a ruolo disposta in esecuzione di una sentenza (art. 68 D.lgs. 546/1992).
art. 20 DPR 602/1973
Disciplina il calcolo degli interessi nella materia esecutiva fiscale; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di tale criterio da parte dell'Ufficio per la determinazione degli interessi riportati in cartella.
art. 36-bis DPR 600/1973
Norma richiamata per spiegare che l'art. 6 L. 212/2000 si riferisce alla fase di liquidazione delle dichiarazioni (imposte dirette), ambito diverso dall'esecuzione di sentenze.
art. 54-bis DPR 633/1972
Analogamente richiamata per l'IVA: disciplina delle liquidazioni basate su dichiarazioni, non applicabile all'iscrizione a ruolo derivante da decisione giudiziaria.
art. 57 D.Lgs. 546/1992
Stabilisce l'inammissibilità di nuove domande non proposte in primo grado; la Corte ha dichiarato inammissibile la nuova istanza del contribuente relativa alla riduzione degli interessi introdotta in appello.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione; la Corte ha invece ritenuto la motivazione dell'atto e della decisione dell'Ufficio adeguata alla materia oggetto del giudizio.
Massime di principio
- L'iscrizione a ruolo eseguita dall'Amministrazione in esecuzione di una sentenza tributaria (art. 68 D.lgs. 546/1992) non richiede l'invio dell'avviso bonario o dell'invito a rendere chiarimenti previsto dall'art. 6 L. 212/2000, che si applica alle liquidazioni derivanti da dichiarazioni.
- Nel giudizio sulla cartella esecutiva (art. 68) non è possibile rinnovare e decidere su questioni di merito già oggetto di separato giudizio d'impugnazione (p.es. ricorso in Cassazione): tali profili devono essere valutati nel relativo giudizio di merito definitivo.
- La determinazione del valore degli immobili secondo le indicazioni di una decisione giudiziaria deve attenersi all'anno e ai parametri (es. tavole OMI) indicati dalla decisione stessa; l'Ufficio può fare riferimento alle quotazioni OMI richiamate dalla sentenza anche se reperite tramite fonti istituzionali.
- Le contestazioni sul calcolo degli interessi devono essere specifiche e proposte tempestivamente; in assenza di contestazioni concrete, l'applicazione dell'art. 20 DPR 602/1973 è considerata corretta.
- Domande o censure nuove introdotte in appello (non proposte in primo grado) possono essere dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 57 D.lgs. 546/1992.
- Se si contesta la legittimità di un'iscrizione a ruolo basata su una sentenza, è necessario distinguere i vizi relativi alla forma/procedura dell'iscrizione (che possono essere rilevabili nel giudizio sulla cartella) dalle censure di merito sulla decisione che ha determinato le somme (che vanno proposte nel giudizio di merito e nelle eventuali impugnazioni contro quella decisione).
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