Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 07/01/2022 n. 29 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Iscrizione a ruolo degli importi decisi, ai sensi dell'art. 68 D.Lgs. 546/92, con sentenza tributaria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento n. 1102018 relativa a somme iscritte a ruolo ex art. 68 D.lgs. 546/92 in esecuzione della sentenza CTR n. 89/../14. Il ricorrente deduceva: nullità della cartella per mancato invio dell'avviso bonario e dell'invito a rendere chiarimenti ex art. 6 L. 27.7.2000 n. 212; difetto di motivazione e mancata indicazione/messa a disposizione della stima OMI; errata determinazione del periodo di riferimento OMI (sosteneva il 2003 anziché il 2006); illegittimità dell'accertamento nei suoi confronti in assenza di atto definitivo nei confronti della società; errore nel calcolo degli interessi; domanda di annullamento del ruolo e della cartella e di declaratoria di nulla dovuta.

La decisione

Appello respinto. Il giudice ha confermato la legittimità dell'iscrizione a ruolo eseguita dall'Ufficio ai sensi dell'art. 68 D.lgs. 546/1992 in esecuzione della sentenza CTR n. 89/../14, rilevando che l'art. 6 L. 212/2000 (avviso bonario) non è applicabile all'iscrizione a ruolo esecutiva di una decisione giudiziaria. La valutazione OMI riferita al 2006 è stata ritenuta corretta e disponibile; le questioni sulla presunta necessità di un atto definitivo in capo alla società attengono al merito (pendente in Cassazione) e non possono essere riaperte nel giudizio sulla cartella ex art. 68; la nuova domanda sulla riduzione degli interessi è inammissibile ex art. 57 D.lgs. 546/1992; gli interessi sono stati calcolati correttamente ai sensi dell'art. 20 DPR 602/1973. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 4.000,00.

Norme richiamate

  • art. 68 D.Lgs. 546/1992

    Consente all'Ufficio di iscrivere a ruolo, anche a titolo provvisorio, gli importi decisi da una sentenza tributaria; l'iscrizione a ruolo esecutiva di una decisione giudiziaria non richiede l'invio dell'avviso bonario previsto per le liquidazioni d'ufficio basate sulle dichiarazioni.

  • art. 6 L. 27.7.2000 n. 212 (Statuto del contribuente), comma 5

    Norma relativa all'obbligo di invio dell'avviso bonario/invito a rendere chiarimenti nelle ipotesi di liquidazione delle dichiarazioni. La corte ha ritenuto che tale disciplina non si applica all'iscrizione a ruolo disposta in esecuzione di una sentenza (art. 68 D.lgs. 546/1992).

  • art. 20 DPR 602/1973

    Disciplina il calcolo degli interessi nella materia esecutiva fiscale; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di tale criterio da parte dell'Ufficio per la determinazione degli interessi riportati in cartella.

  • art. 36-bis DPR 600/1973

    Norma richiamata per spiegare che l'art. 6 L. 212/2000 si riferisce alla fase di liquidazione delle dichiarazioni (imposte dirette), ambito diverso dall'esecuzione di sentenze.

  • art. 54-bis DPR 633/1972

    Analogamente richiamata per l'IVA: disciplina delle liquidazioni basate su dichiarazioni, non applicabile all'iscrizione a ruolo derivante da decisione giudiziaria.

  • art. 57 D.Lgs. 546/1992

    Stabilisce l'inammissibilità di nuove domande non proposte in primo grado; la Corte ha dichiarato inammissibile la nuova istanza del contribuente relativa alla riduzione degli interessi introdotta in appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione; la Corte ha invece ritenuto la motivazione dell'atto e della decisione dell'Ufficio adeguata alla materia oggetto del giudizio.

Massime di principio

  • L'iscrizione a ruolo eseguita dall'Amministrazione in esecuzione di una sentenza tributaria (art. 68 D.lgs. 546/1992) non richiede l'invio dell'avviso bonario o dell'invito a rendere chiarimenti previsto dall'art. 6 L. 212/2000, che si applica alle liquidazioni derivanti da dichiarazioni.
  • Nel giudizio sulla cartella esecutiva (art. 68) non è possibile rinnovare e decidere su questioni di merito già oggetto di separato giudizio d'impugnazione (p.es. ricorso in Cassazione): tali profili devono essere valutati nel relativo giudizio di merito definitivo.
  • La determinazione del valore degli immobili secondo le indicazioni di una decisione giudiziaria deve attenersi all'anno e ai parametri (es. tavole OMI) indicati dalla decisione stessa; l'Ufficio può fare riferimento alle quotazioni OMI richiamate dalla sentenza anche se reperite tramite fonti istituzionali.
  • Le contestazioni sul calcolo degli interessi devono essere specifiche e proposte tempestivamente; in assenza di contestazioni concrete, l'applicazione dell'art. 20 DPR 602/1973 è considerata corretta.
  • Domande o censure nuove introdotte in appello (non proposte in primo grado) possono essere dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 57 D.lgs. 546/1992.
  • Se si contesta la legittimità di un'iscrizione a ruolo basata su una sentenza, è necessario distinguere i vizi relativi alla forma/procedura dell'iscrizione (che possono essere rilevabili nel giudizio sulla cartella) dalle censure di merito sulla decisione che ha determinato le somme (che vanno proposte nel giudizio di merito e nelle eventuali impugnazioni contro quella decisione).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.