Cassazione Penale, Ordinanza n. 39116/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per una condotta di truffa. Con il primo motivo si denunciavano, solo formalmente, vizi di motivazione e carenze argomentative, ma in realtà si mirava a ottenere una rivalutazione nel merito del materiale probatorio, contestando l'attendibilità delle persone offese e l'esito del riconoscimento fotografico dell'imputato. Con il secondo motivo si censurava l'eccessività della pena, lamentando in particolare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto, sotto l'apparenza di un vizio motivazionale, a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio e della credibilità delle persone offese, attività riservate al giudice di merito, specie in presenza di "doppia conforme". Ha reputato il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato con l'assenza di elementi positivi, secondo il principio per cui tali attenuanti non spettano automaticamente per la sola mancanza di elementi negativi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro per la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p. come criterio per la graduazione del trattamento sanzionatorio, la cui valutazione non è sindacabile in cassazione se non arbitraria o illogica.
Massime di principio
- In presenza di "doppia conforme", il giudice di legittimità non può essere investito di censure che, sotto l'apparente denuncia di vizi motivazionali, mirino in realtà a una nuova valutazione del compendio probatorio e alla rivalutazione del merito.
- La credibilità della persona offesa e l'affidabilità del riconoscimento fotografico costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e sono insindacabili in cassazione, salvo manifeste contraddizioni della motivazione.
- La determinazione della pena, compresa la quantificazione della pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze e continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile solo se frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica.
- Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico: il loro riconoscimento richiede elementi positivi a favore dell'imputato; in mancanza di tali elementi, il diniego è legittimo.
- Le doglianze che si risolvono in una richiesta di mera rideterminazione della pena, senza evidenziare errori giuridici o macroscopici vizi logici, sono manifestamente infondate in sede di legittimità.
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