Cassazione Penale, Ordinanza n. 31067/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Teramo, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di applicazione della continuazione ex art. 671 c.p.p. proposta nell'interesse di un condannato con riferimento a sei sentenze irrevocabili, ritenendo insussistente la prova di un medesimo disegno criminoso. Il giudice dell'esecuzione aveva valorizzato: il lungo arco temporale delle condotte (2013-2017), la diversità delle modalità esecutive, la non coincidenza dei correi e l'assenza di elementi concreti circa una programmazione preventiva delle successive violazioni. Con il ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avrebbe verificato la possibilità di riconoscere la continuazione almeno tra due sentenze cronologicamente prossime, relative al periodo 2013-2014, commesse con il medesimo correo, rispetto al quale la continuazione sarebbe già stata riconosciuta in altro procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero generiche, manifestamente infondate e comunque volte a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha rilevato che l'ordinanza impugnata aveva comunque esaminato l'intero compendio delle sei sentenze e fornito una motivazione complessiva e sostanziale, spiegando perché mancassero concreti indici di una preventiva programmazione unitaria dei reati. Ha inoltre affermato che la mera prossimità temporale e la partecipazione del medesimo correo non bastano a fondare il vincolo della continuazione, che deve essere valutato con riferimento alla posizione personale del singolo condannato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina l'applicazione della continuazione in sede esecutiva; richiede la verifica di un medesimo disegno criminoso sulla base di concreti indicatori e della preventiva programmazione delle successive violazioni.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede una verifica rigorosa di concreti indici sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra cui omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, causali, sistematicità e abitudini di vita, ma soprattutto la prova che i reati successivi fossero già stati programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo reato.
- La presenza di uno solo o di alcuni indici di continuazione, come la prossimità temporale o il coinvolgimento dello stesso correo, non è sufficiente se le condotte risultano comunque espressione di determinazioni criminose autonome ed estemporanee.
- La valutazione sulla continuazione ha natura personale e deve essere compiuta con riferimento alla posizione del singolo condannato; il riconoscimento ottenuto da un correo non vincola automaticamente il giudizio nei confronti di altri soggetti coinvolti.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito sotto la veste di denuncia di vizio motivazionale, quando il giudice di merito abbia offerto una motivazione complessiva, non mancante né manifestamente illogica.
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