Cassazione Penale, Sentenza n. 1398/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'istanza di riesame della custodia cautelare in carcere. Il motivo, formulato nei limiti dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., denunciava la violazione degli artt. 273, 274 e 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.: si sosteneva l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (il ruolo di "palo" contestato non sarebbe confermato dagli atti e la valutazione sarebbe priva di adeguata argomentazione) e la carenza di motivazione delle esigenze cautelari, nonché l'irragionevole mancata applicazione di una misura meno afflittiva (arresti domiciliari presso soggetto disponibile con controlli elettronici).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse compiuto la dovuta valutazione richiamando e motivando il contenuto degli atti d'indagine; le doglianze erano generiche e costituivano una rilettura di merito non consentita in sede di legittimità. In particolare: (i) le censure sulla gravità indiziaria erano inammissibili perché non specificamente devolute e fondate su considerazioni di merito; (ii) le doglianze sulle esigenze cautelari e sulla proporzionalità della misura erano anch'esse tese a un diverso apprezzamento dei fatti e quindi non ammesse; (iii) la contestazione relativa all'adeguatezza degli arresti domiciliari non ha considerato che il reato rientra tra quelli esclusi dall'applicazione dell'art. 275, comma 2-bis, e che l'imputato era privo di titolo di soggiorno, destinatario di provvedimento di espulsione e senza attività lavorativa, elementi che rendevano inidonea la misura alternativa anche con controllo elettronico. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'oggetto dell'impugnazione per motivi non specificamente dedotti; la Corte ricorda che la facoltatività dell'indicazione dei motivi non autorizza doglianze generiche in Cassazione contro la valutazione di merito del riesame.
Norma relativa ai presupposti della custodia cautelare (esistenza di gravi indizi); la Corte richiede deduzioni specifiche e non meramente riconducibili a rivalutazioni del materiale probatorio.
Disposizioni sulle esigenze cautelari; la sentenza sottolinea che l'eventuale contestazione delle esigenze cautelari deve essere fondata su specifici rilievi e non su alternative valutazioni dei fatti.
art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Prevede esclusioni o limiti all'applicazione di misure alternative per taluni reati; la Corte ha ritenuto che il reato contestato sia tra quelli esclusi e che il ricorrente non abbia contestato efficacemente tale motivo ostativo.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176) e artt. 1 e 7 decreto-legge n.105/2021
Norme citate in relazione alla modalità di deposito della requisitoria del Procuratore Generale; non incidono sulla decisione di merito ma sul procedimento formale adottato.
Giurisprudenza citata: Sez. 6, n. 56968 del 11/09/2017, Rv. 272202
Principio consolidato che in sede di riesame la parte che non formula questioni specifiche sulla gravità indiziaria non può chiedere alla Corte di Cassazione una rinnovata valutazione di merito; il giudice del riesame può limitarsi a richiamare il titolo genetico purché dimostri di averlo valutato.
Massime di principio
- In sede di impugnazione di misure cautelari la Corte di legittimità non ammette censure meramente generiche: le questioni sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari devono essere specificamente dedotte nei gradi di merito competenti.
- Il giudice del riesame è tenuto a valutare la gravità indiziaria ma, se il provvedimento impugnato è motivato e richiama gli atti, la Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso che si limiti a una riconsiderazione dei fatti.
- Per ottenere la sostituzione della custodia in carcere con misure meno afflittive è necessario dimostrare concretamente l'idoneità dell'alternativa (residenza stabile, persona disponibile, controllo effettivo, e condizioni personali come titolo di soggiorno e situazione lavorativa).
- Quando la normativa (es. art. 275, comma 2-bis) esclude l'applicazione di misure alternative per specifici reati, il difensore deve sollevare e motivare esplicitamente tale questione, altrimenti la censura è inefficace.
- La condizione personale dell'imputato (assenza di titolo di soggiorno, provvedimento di espulsione, mancanza di lavoro) costituisce elemento ostativo alla concessione di misure cautelari domiciliari anche con controllo elettronico.
- Se si intende contestare la valutazione delle esigenze cautelari o della proporzionalità della misura, è necessario proporre elementi di fatto precisi e documentati e non meri rilievi formulati in termini generici o astratti.
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