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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19109/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società ricorrente ha proposto istanza di correzione di due errori materiali presenti nell'ordinanza della Corte di cassazione n. 4062 del 2019. In particolare, nell'epigrafe dell'ordinanza era stato erroneamente indicato che il giudizio fosse contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mentre dall'attestazione degli atti di merito e dal biglietto di cancelleria risultava che la parte effettivamente presente era l'Agenzia delle Entrate. Analogo errore compariva a pagina 2, dove era scritto che resisteva con controricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli anziché l'Agenzia delle Entrate. L'Amministrazione intimata non ha svolto difese nel procedimento di correzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per correzione di errore materiale, sulla base della documentazione allegata che dimostrava l'erronea indicazione della controparte nella precedente ordinanza. Ha quindi disposto la correzione dell'epigrafe e della motivazione dell'ordinanza n. 4062 del 2019, sostituendo ogni riferimento all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con l'Agenzia delle Entrate, e ha ordinato le conseguenti annotazioni sull'originale del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016

    viene richiamato quale base del contraddittorio camerale nel procedimento definito in camera di consiglio

  • art. 1-bis d.l. n. 168/2016

    richiamato come norma che ha sostituito integralmente l'art. 380 bis c.p.c. nella disciplina del procedimento camerale

  • L. n. 197/2016

    convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016

    norma di conversione del decreto-legge che ha inciso sulla disciplina del rito camerale

Massime di principio

  • L'errore materiale in un provvedimento giudiziario può essere corretto quando risulti ictu oculi dagli atti del processo che l'indicazione della parte sia frutto di mero lapsus e non di una scelta decisoria.
  • La correzione dell'errore materiale è consentita anche in Cassazione quando l'inesattezza riguardi l'epigrafe o l'indicazione della parte processuale nella motivazione, purché la reale identità del soggetto risulti in modo univoco dagli atti richiamati.
  • In sede di correzione, la Corte non rivede il contenuto decisorio del provvedimento, ma si limita a emendarne i dati testuali erronei, disponendo le annotazioni conseguenti sull'originale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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