Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 34260/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, trattandolo de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., per difetto di legittimazione del ricorrente, che aveva proposto personalmente l’impugnazione. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; il testo non indica quali misure alternative fossero state richieste.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato l’istanza di misure alternative proposta nell’interesse del condannato. Questi ha impugnato personalmente il provvedimento, chiedendone l’annullamento. La Corte ha rilevato che il ricorso per cassazione era stato proposto personalmente, in violazione dell’art. 613, comma 1, c.p.p., e che il ricorrente era quindi privo di legittimazione a impugnare in tale forma.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso può essere trattato de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

    La disposizione consente la trattazione de plano del ricorso che debba essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso può essere trattato de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

    Il condannato non è legittimato a proporre personalmente il ricorso per cassazione in violazione della disciplina dell’art. 613, comma 1, c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

    All’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella causa d’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui quantificata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato in violazione dell’art. 613, comma 1, c.p.p. è inammissibile per difetto di legittimazione.
  • Il ricorso che deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione può essere trattato de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e, se non vi sono elementi idonei a escludere la colpa nella causa d’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.