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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25007/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Milano, deducendo un unico motivo imperniato sul preteso difetto di motivazione del provvedimento impugnato. La Corte di cassazione ha ritenuto però la censura del tutto generica, perché non indicava in modo puntuale quali elementi della motivazione fossero contestati e non consentiva al giudice dell'impugnazione di comprendere i rilievi e di esercitare il controllo richiesto. Il ricorso è stato quindi considerato privo dei requisiti di specificità prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e deve indicare in modo puntuale gli elementi posti a base della censura; la mera lamentela generica del difetto di motivazione non è sufficiente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a denunciare in modo generico il difetto di motivazione della sentenza impugnata senza individuare specificamente le argomentazioni ritenute erronee o carenti.
  • Il requisito di specificità del motivo di impugnazione impone di indicare chiaramente i punti della decisione censurati e le ragioni della critica, così da consentire al giudice di legittimità il controllo richiesto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali ed è tenuto al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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