Sentenza n. 119/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, n. 597/2023, pubblicata il 29 novembre 2023 e notificata il 7 dicembre 2023 presso la sede legale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, divenuta cosa giudicata, con la quale il Tribunale di Teramo ha accolto la domanda del professor Mattucci, accertando il suo diritto ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 di cui alla domanda per l’importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del Ministero convenuto all’adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento, nel valore nominale di € 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del Docente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018-2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Teramo, giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio annuale di 500 euro per la Carta elettronica del docente e aveva condannato il Ministero all’adozione degli atti necessari a consentirne il godimento. Nonostante la notificazione della sentenza, il Ministero non aveva inizialmente attribuito il beneficio né attivato il relativo borsellino elettronico. È stata quindi dedotta l’inerzia dell’Amministrazione e chiesta l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero ha sostenuto che mancasse una domanda espressa di esecuzione rivolta all’Amministrazione e ha chiesto il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio, tuttavia, il Ministero ha attivato il borsellino e corrisposto quanto dovuto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nelle more del giudizio, la pretesa sostanziale del ricorrente è stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento del beneficio spettante in esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo. Il Collegio ha respinto l’argomento del Ministero secondo cui la mera notificazione della sentenza, senza una distinta domanda di esecuzione, non sarebbe stata sufficiente a configurare l’inerzia amministrativa: la notificazione della sentenza era stata effettuata con il chiaro intento di sollecitarne l’esecuzione, non soltanto di informare l’Amministrazione della sua emissione. La cessazione della materia del contendere è stata distinta dalla sopravvenuta carenza di interesse, poiché la prima presuppone la piena soddisfazione sostanziale della pretesa e comporta un accertamento nel merito della vicenda. Ai fini delle spese, il TAR ha applicato la soccombenza virtuale, ritenendo il ricorso originariamente fondato e imputando al Ministero il ritardo nell’adempimento, avvenuto soltanto nel gennaio 2026 dopo la proposizione del ricorso nel giugno 2025. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro di spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
può dichiarare cessata la materia del contendere qualora, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta
La cessazione della materia del contendere ricorre quando il ricorrente ottiene, anche nelle more del giudizio, il bene della vita perseguito, rendendo inutile la prosecuzione del processo.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse si differenzia dalla cessazione della materia del contendere perché ricorre quando l’eventuale accoglimento non arrecherebbe più alcuna utilità al ricorrente, senza necessariamente implicare la soddisfazione della pretesa sostanziale.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente, riconosciuto nel giudicato da eseguire.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nelle more del giudizio, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, rendendo inutile la prosecuzione del processo.
- La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone la piena soddisfazione del bene della vita richiesto e implica un accertamento sostanziale della vicenda, mentre la seconda deriva dal venir meno dell’utilità concreta dell’eventuale decisione favorevole.
- La notificazione all’Amministrazione di una sentenza munita dell’attestazione di conformità può valere come sollecitazione all’esecuzione del giudicato quando, secondo il suo contenuto e il contesto, risulti diretta non alla mera conoscenza dell’atto ma all’adempimento degli obblighi amministrativi derivanti dalla pronuncia.
- In caso di cessazione della materia del contendere, se manca un accordo delle parti sulle spese, il giudice deve procedere a una valutazione virtuale della fondatezza della pretesa originaria ai fini della regolazione delle spese di lite.
- L’Amministrazione che adempie solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza può essere condannata alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, quando il ricorso risultava originariamente fondato e l’adempimento tardivo ha determinato la cessazione della materia del contendere.
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