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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40701/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice d'appello ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei tre telefoni cellulari, rinviando per nuovo giudizio sul solo punto al Tribunale di Genova in diversa composizione fisica. Le statuizioni diverse dalla confisca non sono state annullate con il provvedimento impugnato.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'erronea applicazione dell'art. 240 c.p. con riferimento alla confisca di tre telefoni cellulari sequestrati: la sentenza impugnata non motivava la confisca, pur trattandosi di misura facoltativa che richiede specifica motivazione sul fatto che i beni siano serviti o destinati alla commissione del reato ovvero ne rappresentino il prodotto o il profitto. La difesa ha osservato che era contestata la mera detenzione di sostanza stupefacente e non risultava prova che i telefoni fossero provento di delitto. Inoltre il Giudice aveva richiamato conversazioni a supporto di un'attività di spaccio non contestata nell'imputazione, argomento non attinente alla fattispecie posta a fondamento della confisca.

Norme richiamate

  • art. 240 cod. pen.

    La confisca prevista dall'art. 240 è facoltativa e richiede motivazione specifica: il giudice deve accertare e motivare che i beni siano serviti o destinati a commettere il reato ovvero ne siano il prodotto o il profitto; l'assenza di tale motivazione rende la confisca viziata.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza è stata resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento/accordo); anche in tale procedura le misure patrimoniali come la confisca devono essere comunque adeguatamente motivate rispetto alla fattispecie contestata.

Massime di principio

  • La confisca facoltativa ex art. 240 c.p. richiede sempre motivazione specifica che colleghi i beni al reato (uso, destinazione, prodotto o profitto); senza tale motivazione la confisca può essere annullata.
  • Non è legittimo fondare la confisca su comportamenti o addebiti non contestati: il giudice non può giustificare la misura richiamando fatti non imputati all'imputato.
  • Anche nelle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (accordi/patteggiamento) le misure patrimoniali devono rispettare i requisiti di motivazione sostanziale.
  • In caso di carenza motivazionale solo della confisca, la via corretta è l'annullamento limitato a quel capo e il rinvio per nuovo esame sulla confisca, lasciando impregiudicate le altre statuizioni.
  • Chi impugna può chiedere la dichiarazione di irrevocabilità delle statuizioni su responsabilità e pena, separando la contestazione della confisca; il giudice d'appello può quindi decidere solo sulla specifica questione patrimoniale.

Testo integrale

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