Ordinanza n. 374/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda) n. 347/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva respinto la domanda cautelare contro la determinazione discrezionale della Prefettura
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lazio - Latina che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. Dal testo emerge che la controversia riguarda una determinazione discrezionale della Prefettura, adottata alla luce degli esiti di un accertamento su strada condotto dalla Polizia stradale, e una sospensione dal lavoro in attesa di una visita medica collegiale. Le specifiche censure dedotte in appello non sono riportate nel provvedimento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto giustificata la determinazione discrezionale della Prefettura in ragione delle risultanze dell'accertamento su strada della Polizia stradale. Quanto al periculum in mora, ha osservato che la visita medica collegiale era programmata al quinto mese di sospensione dal lavoro e che sarebbe quindi residuata una congrua finestra temporale per chiedere nuovamente la tutela cautelare, monocratica o collegiale, qualora l'esito della visita fosse stato sfavorevole. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell'appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, ai fini dell'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la determinazione discrezionale prefettizia può essere ritenuta giustificata, in sede di sommaria delibazione, quando trovi adeguato fondamento nelle risultanze di un accertamento su strada condotto dalla Polizia stradale.
- Il periculum in mora può essere escluso quando l'evento valutativo o amministrativo rilevante sia programmato entro un termine tale da lasciare al destinatario una congrua finestra temporale per richiedere nuovamente la tutela cautelare, anche in forma monocratica o collegiale, in caso di esito sfavorevole.
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