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Ordinanza

Ordinanza n. 374/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma ​dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda) n. 347/2025, resa tra le parti​.

Giustizia amministrativa202600032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva respinto la domanda cautelare contro la determinazione discrezionale della Prefettura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lazio - Latina che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. Dal testo emerge che la controversia riguarda una determinazione discrezionale della Prefettura, adottata alla luce degli esiti di un accertamento su strada condotto dalla Polizia stradale, e una sospensione dal lavoro in attesa di una visita medica collegiale. Le specifiche censure dedotte in appello non sono riportate nel provvedimento.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto giustificata la determinazione discrezionale della Prefettura in ragione delle risultanze dell'accertamento su strada della Polizia stradale. Quanto al periculum in mora, ha osservato che la visita medica collegiale era programmata al quinto mese di sospensione dal lavoro e che sarebbe quindi residuata una congrua finestra temporale per chiedere nuovamente la tutela cautelare, monocratica o collegiale, qualora l'esito della visita fosse stato sfavorevole. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell'appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, ai fini dell'oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la determinazione discrezionale prefettizia può essere ritenuta giustificata, in sede di sommaria delibazione, quando trovi adeguato fondamento nelle risultanze di un accertamento su strada condotto dalla Polizia stradale.
  • Il periculum in mora può essere escluso quando l'evento valutativo o amministrativo rilevante sia programmato entro un termine tale da lasciare al destinatario una congrua finestra temporale per richiedere nuovamente la tutela cautelare, anche in forma monocratica o collegiale, in caso di esito sfavorevole.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelarePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiProcesso amministrativoAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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