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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34921/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondata la censura sulla mancata massima diminuzione di pena per le attenuanti generiche e adeguata la motivazione della sentenza impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso era proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Perugia. L'unico motivo deduceva, in sostanza, l'erronea mancata applicazione della riduzione di pena nella misura massima per le attenuanti generiche, nonostante il giudizio di prevalenza di tali attenuanti sulle aggravanti contestate. Il ricorrente sosteneva che la pena avrebbe dovuto essere diminuita in modo più ampio. La Corte ha però rilevato che la doglianza investiva la graduazione della pena, profilo rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non sindacabile in cassazione se motivato nei limiti di legge; ha inoltre escluso la contraddittorietà della motivazione perché, anche a fronte della prevalenza delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a concedere la massima diminuzione possibile ove permangano aggravanti che continuano a connotare la gravità del fatto.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come criterio cui il giudice di merito deve attenersi nel graduare la pena.

Massime di principio

  • La determinazione della pena, inclusa la misura degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge.
  • Il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti non comporta automaticamente l'obbligo di applicare la massima diminuzione di pena prevista dalla legge.
  • Non sussiste contraddittorietà della motivazione se il giudice, pur bilanciando in senso favorevole le attenuanti generiche, mantiene una riduzione non massima valorizzando la persistenza di aggravanti che qualificano la gravità del fatto.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del quantum di pena quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione adeguata e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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