Cassazione Penale, Sentenza n. 30389/2025 del 08/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale "specifica", deducendo: 1) insussistenza dell'elemento soggettivo (il ricorrente sarebbe stato un mero prestanome e non avrebbe avuto consapevolezza o partecipazione alle condotte criminose); 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso con riguardo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (confermata la responsabilità, anche in termini di dolo eventuale/omissione di controllo dell'amministratore formale) ma lo ha accolto in parte con riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale "specifica". Per quest'ultimo capo la Corte ha ritenuto che la motivazione della corte territoriale fosse lacunosa perché aveva dedotto il dolo specifico dalla sola assenza delle scritture contabili senza dimostrare, oltre tale fatto oggettivo, circostanze aggiuntive atte a provare la scelta dolosa del ricorrente nonostante il suo ruolo di prestanome. Perciò la sentenza è stata annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna esclusivamente per integrare la motivazione e verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato documentale specifico. Le restanti doglianze sono state rigettate o assorbite; inoltre, per la non totale soccombenza del ricorrente, egli non è stato condannato al pagamento delle spese di questo giudizio.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, lett. b) Legge Fallimentare
art. 216, comma primo, lett. b), I. fall.
Distinzione tra bancarotta documentale generica e bancarotta documentale 'specifica'; l'omessa tenuta o l'occultamento delle scritture integra reato se sostenuto da finalità di arrecare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto; per la forma 'specifica' è richiesto dolo specifico.
art. 40, comma 2, Codice Penale
art. 40, co. 2, cod. pen.
Regola la responsabilità dell'amministratore formale per omissione: chi, pur formalmente titolare, abdica ai propri doveri e non impedisce l'evento che aveva l'obbligo di impedire può essere ritenuto concorrente; tale responsabilità può concretizzarsi anche per dolo eventuale se il soggetto ha accettato il ruolo di prestanome.
Cass. pen., Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019
Giurisprudenza che individua come bancarotta documentale fraudolenta l'omessa tenuta della contabilità quando l'omissione è finalizzata a recare pregiudizio ai creditori, richiedendo per la forma fraudolenta elementi ulteriori per il dolo.
Cass. pen., Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017 e n. 33114 dell'08/10/2020
Giurisprudenza che distingue l'occultamento/omessa tenuta (fattispecie autonoma, spesso con dolo specifico) dalla fraudolenta tenuta di scritture (dolo generico), e indica i criteri per individuare il dolo specifico nella bancarotta documentale.
Massime di principio
- L'assenza o la distruzione delle scritture contabili, da sola, non prova il dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale 'specifica': è necessario dimostrare circostanze ulteriori che colleghino l'evento alla finalità di recare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto.
- Nel caso dell'amministratore formale che sia un prestanome, la responsabilità per reati documentali specifici richiede prova della consapevolezza specifica o di una scelta dolosa; la semplice posizione formale e la mancata vigilanza non bastano per il dolo specifico.
- Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, la partecipazione attiva ad atti di disposizione dei beni (es. sottoscrizione di vendite a prezzo sottostimato) e l'omesso controllo possono fondare la responsabilità dell'amministratore formale anche con dolo eventuale.
- Quando la Corte di merito fonda una condanna su elementi oggettivi (per es. mancata produzione di libri), il giudice di legittimità richiede una motivazione che collochi quei fatti in un quadro probatorio che dimostri l'elemento soggettivo richiesto dalla specifica fattispecie.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe focalizzarsi nel documentare la totale estraneità alle scelte gestionali, l'effettiva delega dei poteri e la mancanza di consapevolezza di condotte distrattive; l'accusa, viceversa, dovrà dimostrare fatti aggiuntivi che colleghino la mancanza di scritture o la partecipazione agli atti alla volontà di nuocere ai creditori.
- Se la Cassazione accoglie solo motivi parziali e rinvia per un accertamento limitato, il nuovo giudice d'appello dovrà motivare espressamente in che modo i fatti indicati costituiscono prova del dolo specifico, altrimenti l'annullamento potrebbe essere confermato.
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