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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06681/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione del tribunale di sorveglianza resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorso investe un'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva revocato la sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione e aveva contestualmente ripristinato l'ordine di detenzione emesso dal pubblico ministero. Il ricorrente, tramite difesa, sosteneva in sostanza che il provvedimento presupposto di rigetto dell'affidamento in prova non gli sarebbe stato tempestivamente notificato e, dunque, non sarebbe stato in condizione di proporre rituale impugnazione. La Corte rileva invece che il tribunale di sorveglianza aveva correttamente valutato il compendio processuale, considerando che la revoca della sospensione dell'ordine di carcerazione derivava dal rigetto dell'affidamento in prova e che tale rigetto era stato notificato tempestivamente. Inoltre, se il ricorrente intendeva contestare l'ordine di carcerazione emesso dal pubblico ministero, avrebbe dovuto proporre incidente di esecuzione davanti al giudice dell'esecuzione, e non ricorso diretto per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri un ordine di esecuzione o un provvedimento collegato quando la parte avrebbe dovuto attivare il rimedio proprio davanti al giudice competente, come l'incidente di esecuzione.
  • La tempestiva notificazione del provvedimento presupposto esclude la deduzione di una preclusione all'impugnazione fondata sulla mancata conoscenza dell'atto.
  • La revoca della sospensione dell'ordine di carcerazione disposta in conseguenza del rigetto di una misura alternativa non è viziata se il presupposto del rigetto risulta regolarmente notificato e il controllo del giudice di sorveglianza sul compendio processuale è corretto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano cause di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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