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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25036/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la revoca del sequestro preventivo disposto a carico della società Di Liberto s.r.l. e, per equivalente, su beni personali della Pipitone. Il sequestro riguardava un profitto contestato di euro 2.240.041,91: sequestro diretto alla società per euro 1.025.797,71 e sequestro per equivalente su beni personali per euro 3.679.437,71. Il ricorso di merito era fondato su tre censure: (1) totale inesistenza o carenza della motivazione del decreto del G.I.P.; (2) omissione di valutare l'esistenza di una polizza fideiussoria idonea a garantire l'intero contributo e quindi a far venir meno i presupposti del sequestro; (3) errata estensione del sequestro a beni personali non necessari dato che il patrimonio aziendale eccedeva il profitto, con violazione dei criteri di proporzionalità e adeguatezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo (la motivazione del G.I.P. non era del tutto assente e il tribunale d'appello poteva integrare la motivazione) e ha considerato il secondo motivo inammissibile o manifestamente infondato (la fideiussione non è idonea, in linea generale, a sostituire il vincolo su somme destinate alla confisca per equivalente). Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al giudice di merito affinché valuti in modo puntuale e motivato la rispettiva proporzionalità e adeguatezza tra il valore dei beni sottoposti a sequestro e l'ammontare del profitto contestato, considerando anche le risultanze e le allegazioni difensive. In sintesi: annullamento con rinvio limitatamente alla valutazione dell'estensione del sequestro.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Nel giudizio d'appello avverso provvedimenti cautelari reali l'impugnazione ha effetto devolutivo e il giudice del gravame può integrare o correggere la motivazione; il tribunale può porre rimedio a insufficienze motivazionali.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale in materia di misure cautelari reali è consentito solo per violazione di legge; i vizi motivazionali denunciati devono essere radicali per costituire motivo di cassazione.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Disciplina i requisiti di motivazione del provvedimento del G.I.P.; la Corte ha valutato che la motivazione contestata non era del tutto assente o priva dei minimi requisiti.

  • art. 655 cod. proc. pen.

    Regola l'incidente di esecuzione e la competenza del pubblico ministero sulle questioni esecutive; la Corte tuttavia ritiene che la verifica della proporzionalità del sequestro possa/dovera essere compiuta dal giudice del riesame quando risulti dallo stato degli atti.

  • Artt. 41 e 42 Cost.

    Richiamati come parametri costituzionali (iniziativa economica e diritto di proprietà) che implicano il rispetto del principio di proporzionalità nell'adozione di misure che comprimono il patrimonio.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Protocollo 1 art. 1

    Tutela del diritto di proprietà; la giurisprudenza europea richiede che le limitazioni a tale diritto rispettino il principio di proporzionalità.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 52 par. 1

    Affronta il principio di proporzionalità e la necessità che le limitazioni ai diritti siano previste dalla legge e proporzionate; la Corte lo ha richiamato per sostenere l'obbligo di verifica della proporzionalità.

  • Direttiva 2014/42/UE e Regolamento (UE) 2018/1805

    Prevedono che misure di congelamento e confisca rispettino i principi di necessità e proporzionalità e riconoscono che, in circostanze eccezionali, la confisca può essere esclusa se rappresenta una privazione eccessiva per l'interessato; la Corte le cita per rafforzare l'obbligo di verifica proporzionale.

  • D.L. n. 137/2020 art. 23 co. 8

    Norma procedurale richiamata in relazione alle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione; citata nel contesto processuale.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello in materia di misure cautelari reali ha cognizione piena e può integrare o correggere la motivazione del provvedimento impugnato; perciò carenze non radicali di motivazione possono essere rimediate in sede di gravame.
  • Una polizza fideiussoria non sostituisce automaticamente il sequestro di somme destinate alla confisca per equivalente: la giurisprudenza tende a non ammettere la mera sostituzione del vincolo con garanzie che renderebbero inalterata la disponibilità patrimoniale dell'indagato.
  • La verifica della proporzionalità e dell'adeguatezza tra valore dei beni sequestrati e profitto del reato è obbligatoria e deve essere compiuta dal giudice cautelare (Tribunale in riesame o giudice dell'appello) sulla base degli atti; non è sempre rimandabile alla fase esecutiva quando risulti dallo stato degli atti una possibile sproporzione.
  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze del Tribunale in materia cautelare è limitato a questioni di diritto e a vizi motivazionali di estrema gravità; questioni di fatto o rivalutazioni probatorie sono generalmente precluse in questa sede.
  • Nel caso di reati commessi dall'amministratore societario, il sequestro per equivalente nei confronti dell'amministratore è legittimo solo se, a una sommaria valutazione allo stato degli atti, risulti impossibile il sequestro diretto sul patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio; occorre quindi valutare la capienza patrimoniale dell'ente beneficiario.
  • Se emerge evidente sproporzione tra valore dei beni sottoposti a vincolo e profitto contestato, il giudice deve ridurre o revocare il sequestro; la difesa deve presentare documentazione patrimoniale e il giudice deve valutarla nel bilancio della proporzionalità.

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