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Sentenza

Sentenza n. 9414/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento - della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, divisi a livello regionale tra i vari U.S.R. e nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente. Nello specifico l’Avviso n. 0026652 del 27.05.2024 (Regione Lombardia); - per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso DDG n. 2788/23, per l''ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, nella parte in cui all’art. 6 comma 9, dispone che “all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi nonché i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, del DM che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo”; - analogamente, e sempre quale atto preordinato dell’art. 6 del D.M. 194/2022 nella parte in cui impone analoga previsione quale fonte sovraordinata e dunque nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale e/o in misura superiore alla soglia di sufficienza; - del DPCM del 3 ottobre 2023 con il quale si autorizzano, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di dirigente scolastico, distribuendo, ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il 60% (587 posti) assegnato alla procedura ordinaria e la restante alla procedura straordinaria; - della prova preselettiva somministrata ai candidati; - di tutti gli atti di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dai predetti bando e D.M.; - degli esiti della prova preselettiva sostenuta in data 23 maggio 2024; - del punteggio attribuito a parte ricorrente; - dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie; per quanto possa occorrere, per l''accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell''ambito del nominato concorso; - di tutti gli atti, anche non noti, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 31\7\2025 per l’annullamento: - della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, divisi a livello regionale tra i vari U.S.R. e nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente. Nello specifico l’Avviso n. 0026652 del 27.05.2024 (Regione Lombardia).

Giustizia amministrativa202408131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso per 587 posti di dirigente scolastico, nella parte in cui non include i ricorrenti, nonché gli atti presupposti relativi alla preselezione, alle soglie di ammissione, alla distribuzione regionale dei posti e alla procedura straordinaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, dopo avere conseguito 35/50 nella prova preselettiva, sono stati esclusi dalla prova scritta in quanto nella Regione Lombardia la soglia di ammissione era pari a 36 punti. Hanno dedotto: violazione del D.M. n. 194/2022 e delle norme costituzionali in materia di uguaglianza, buon andamento, imparzialità e accesso agli impieghi pubblici, sostenendo che il regolamento avrebbe consentito l'attivazione della preselezione solo oltre quattro volte il numero dei posti, mentre il bando avrebbe illegittimamente ammesso alla prova scritta soltanto un numero di candidati pari a tre volte i posti; irragionevolezza e sproporzione della preselezione, divenuta in concreto il principale momento selettivo; illegittimità della regionalizzazione delle graduatorie e delle soglie, poiché candidati con punteggi inferiori sarebbero stati ammessi in altre Regioni; illegittimità di una soglia superiore alla sufficienza aritmetica, nonostante il punteggio della preselettiva non concorresse alla graduatoria finale; difetto di istruttoria e motivazione nella determinazione dei criteri; illegittima riduzione dei posti disponibili per effetto della procedura straordinaria, con conseguente incidenza sulla soglia di ammissione. Con motivi aggiunti è stata impugnata anche la graduatoria di merito sopravvenuta. L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso collettivo per difetto di omogeneità e conflitto di interessi tra i ricorrenti, oltre a contestare nel merito tutte le censure.

La decisione

Il TAR ha anzitutto ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo, poiché in una procedura concorsuale competitiva ciascun candidato ha interesse all'esclusione degli altri e le posizioni individuali non sono identiche. Le doglianze comuni sull'organizzazione della procedura non eliminano il conflitto, dato che la domanda mira all'ammissione dei ricorrenti alle fasi successive e al loro collocamento utile in graduatoria. Il Collegio ha comunque esaminato il merito, ritenendo le censure infondate. È stata riconosciuta la legittimità del criterio numerico di ammissione alla prova scritta, rapportato a tre volte i posti disponibili, senza necessità di una soglia minima predeterminata: il criterio seleziona i candidati con i punteggi più elevati in senso relativo. È stata ritenuta non contraddittoria la previsione di due soglie diverse, poiché quella di quattro volte i posti riguarda l'attivazione della preselezione, mentre quella di tre volte i posti determina il contingente massimo degli ammessi alla prova scritta. La regionalizzazione delle graduatorie e delle soglie è stata ritenuta coerente con l'art. 29 del d.lgs. n. 165/2001; la parità di trattamento deve essere verificata all'interno di ciascuna graduatoria regionale e la diversa soglia tra Regioni costituisce effetto fisiologico della diversa distribuzione di posti e candidati. La soglia concreta è stata ricondotta all'esito oggettivo del criterio numerico e alla competitività della procedura, rientrando nella discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione e non risultando manifestamente irragionevole o arbitraria. Sono state respinte anche le censure sulla funzione selettiva della preselettiva e sulla determinazione dei posti, compresa la dedotta incidenza della procedura straordinaria. I motivi aggiunti, fondati esclusivamente su illegittimità derivata, sono stati respinti. Spese compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. 165/2001

    La procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici si svolge su base regionale, con conseguente formazione di distinte graduatorie e determinazione regionale delle soglie di ammissione.

  • art. 35, comma 3, d.lgs. 165/2001

    Richiamato dai ricorrenti in relazione ai principi delle procedure concorsuali, senza che il TAR ne ravvisasse la violazione.

  • art. 6, comma 9, D.M. 194/2022

    La previsione regolamentare relativa alla preselezione è stata interpretata in modo compatibile con il criterio del bando che limita a tre volte i posti il numero degli ammessi alla prova scritta.

  • art. 3, comma 7, D.M. 194/2022

    Richiamato con riguardo alla determinazione dei posti disponibili e alla dedotta sottrazione dei posti destinati alla procedura straordinaria; la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 2, par. 1, Protocollo addizionale CEDU

    Invocato dai ricorrenti a sostegno della contestazione della regionalizzazione della procedura, senza che il giudice ravvisasse una violazione.

  • legge 264/1999

    Richiamata dai ricorrenti in tema di programmazione e accesso, senza riconoscimento della dedotta illegittimità.

  • artt. 3, 51 e 97 Cost.

    I principi di uguaglianza, accesso agli impieghi pubblici, imparzialità e buon andamento non impediscono un criterio numerico di ammissione né soglie differenziate per graduatorie regionali, purché la parità sia assicurata all'interno di ciascuna graduatoria.

  • artt. 2, 4, 33, 34 e 97 Cost.

    Richiamati dai ricorrenti in relazione alla meritocrazia, all'accesso e alla ragionevolezza della selezione; le censure sono state respinte.

Massime di principio

  • In una procedura concorsuale competitiva, il ricorso collettivo è inammissibile quando i ricorrenti, pur deducendo vizi comuni dell'organizzazione della selezione, perseguono l'ammissione individuale alle fasi successive e il collocamento utile in graduatoria, poiché ciascuno ha interesse all'esclusione degli altri e le posizioni non sono identiche.
  • È legittimo ammettere alla prova concorsuale successiva un numero di candidati predeterminato in rapporto ai posti disponibili, senza fissare previamente una soglia minima assoluta di sufficienza: il criterio numerico seleziona i punteggi più elevati in senso relativo e rientra nella discrezionalità organizzativa dell'amministrazione.
  • Non è contraddittoria la previsione di una soglia per l'attivazione della preselezione, rapportata a un multiplo dei posti, e di una diversa soglia per la determinazione del numero massimo degli ammessi alla prova successiva, poiché le due soglie perseguono funzioni differenti.
  • Quando la procedura concorsuale è normativamente organizzata su base regionale con distinte graduatorie, è legittimo determinare le soglie di ammissione all'interno di ciascuna Regione; il fatto che lo stesso punteggio sia sufficiente in una Regione e non in un'altra non integra disparità di trattamento, essendo conseguenza della diversa distribuzione territoriale dei posti e dei concorrenti.
  • La soglia di ammissione risultante dall'applicazione di un criterio numerico predeterminato non è arbitraria per il solo fatto di essere elevata, poiché riflette il livello di competitività della procedura e può essere sindacata soltanto per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, non ravvisabili in assenza di specifici elementi.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

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