Sentenza del 23/12/2019 n. 34276 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della C.T.R. del Lazio relativa a un avviso di accertamento per maggiori IRES, IVA e IRAP, oltre interessi e sanzioni, per l'anno 2005. Ha contestato, in particolare, l'indeducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisto di un immobile meramente patrimoniale, delle spese notarili e dell'imposta di registro sostenute per l'acquisto dell'immobile, nonché il recupero a tassazione di costi per 70.000 euro relativi a operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso e ha rigettato il terzo. Ha stabilito che gli interessi passivi sui finanziamenti per l'acquisto di immobili patrimoniali sono deducibili secondo i limiti dell'art. 96 TUIR e non sono soggetti al divieto generale dell'art. 90, comma 2, TUIR. Ha inoltre riconosciuto la deducibilità delle spese notarili e dell'imposta di registro relative all'acquisto dell'immobile. Ha invece confermato il recupero dei 70.000 euro relativi a operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta dalla società e rilevando che la sola natura di tour operator non dimostrava l'effettività delle operazioni e dei costi. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 90, commi 1 e 2
I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali né beni-merce concorrono alla formazione del reddito secondo le regole dei redditi fondiari; le spese e gli altri componenti negativi relativi a tali immobili non sono ammessi in deduzione.
Il divieto riguarda i costi già considerati nella determinazione della rendita catastale e delle tariffe d'estimo, ma non si estende automaticamente agli interessi passivi di finanziamento, alle spese notarili e all'imposta di registro.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 96
Gli interessi passivi sono disciplinati da una regola specifica di deducibilità e, in linea generale, non richiedono un autonomo giudizio di inerenza riferito a specifici ricavi.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 99
Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa non sono ammesse in deduzione; le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento.
L'imposta di registro pagata per l'acquisto dell'immobile patrimoniale è deducibile, non essendo soggetta a un'espressa causa di indeducibilità.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 109, comma 5
Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni produttivi di ricavi o altri proventi.
Gli interessi passivi sono espressamente esclusi dall'ambito di questa disposizione, poiché sottoposti alla disciplina specifica dell'art. 96 TUIR.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 110, commi 10 e 11
La deducibilità dei costi derivanti da operazioni con imprese domiciliate in Stati o territori a fiscalità privilegiata è subordinata alla prova dell'effettiva attività commerciale estera oppure dell'effettivo interesse economico e della concreta esecuzione delle operazioni.
Il contribuente deve fornire una prova concreta e documentale dell'operatività del contraente estero o dell'interesse economico, nonché dell'effettività delle transazioni e dei relativi costi.
Legge n. 296/2006, art. 1, commi 301, 302 e 303
La disciplina, applicabile retroattivamente secondo la sentenza, ha superato il precedente regime di indeducibilità automatica dei costi black list, subordinandone la deduzione alla prova delle condizioni previste dall'art. 110, comma 11, TUIR.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Per le sentenze soggette alla nuova formulazione della norma, in cassazione è denunciabile soltanto l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, non la semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
Massime di principio
- Per gli immobili meramente patrimoniali detenuti da una società, il divieto dell'art. 90, comma 2, TUIR non comporta l'indeducibilità indistinta di ogni costo: occorre distinguere i costi già incorporati nella rendita catastale da quelli estranei alla determinazione catastale.
- Gli interessi passivi relativi a finanziamenti per l'acquisto o la costruzione di immobili patrimoniali possono essere dedotti secondo la disciplina generale degli interessi passivi, nei limiti quantitativi previsti dalla normativa applicabile al periodo d'imposta.
- Le spese notarili e l'imposta di registro sostenute per l'acquisto di un immobile patrimoniale sono deducibili, salvo specifiche disposizioni contrarie e nel rispetto delle regole fiscali del periodo interessato.
- Per i costi relativi a operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata non è sufficiente dimostrare che l'operazione è astrattamente coerente con l'attività dell'impresa: servono documenti idonei a provare l'effettiva operatività del fornitore, l'interesse economico, la concreta esecuzione e l'importo dei costi.
- In cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove; le contestazioni devono indicare con precisione la norma violata o il fatto decisivo effettivamente omesso dal giudice di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 dic 2019Sentenza del 23/12/2019 n. 71 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 23 dic 2019Sentenza del 23/12/2019 n. 73 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 23 dic 2019Sentenza del 23/12/2019 n. 153 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 23 dic 2019Sentenza del 23/12/2019 n. 155 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 23 dic 2019Sentenza del 23/12/2019 n. 288 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 23 dic 2019Sentenza del 23/12/2019 n. 433 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →