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Ordinanza

Ordinanza n. 1186/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (sezione seconda) n. -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202601983

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Calabria, Sez. II, di reiezione del ricorso contro l'ordine di demolizione di interventi edilizi abusivi o non conformi al titolo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso contro l'ordine di demolizione. Le argomentazioni dedotte in appello miravano a contestare la legittimità dell'attività repressiva edilizia, anche con riferimento all'eventuale formazione del silenzio-assenso. Il Consiglio di Stato ha rilevato, in sede sommaria, che l'intervento edilizio non appare conforme alla seconda e unica SCIA del 10 agosto 2023; pertanto, l'eventuale formazione del silenzio-assenso è stata ritenuta irrilevante, trattandosi di repressione di interventi edilizi non conformi al titolo.

La decisione

La domanda cautelare è stata rigettata. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto che le difese dell'appellante non fossero idonee a superare le conclusioni del TAR, poiché l'intervento non risultava prima facie conforme alla seconda e unica SCIA del 10 agosto 2023. L'eventuale silenzio-assenso non incide sulla legittimità dell'azione repressiva relativa a opere non conformi al titolo edilizio. Quanto al periculum in mora, il requisito della gravità del danno è stato comunque escluso in ragione della modesta consistenza degli abusi oggetto dell'ordine di demolizione. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500 oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte appellante.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la non conformità dell'intervento edilizio al titolo abilitativo costituisce elemento idoneo a escludere, prima facie, la fondatezza delle censure contro l'attività repressiva dell'amministrazione.
  • L'eventuale formazione del silenzio-assenso non rende legittimo né sottrae alla repressione un intervento edilizio eseguito in difformità dal titolo abilitativo applicabile.
  • La sospensione cautelare della sentenza presuppone anche la gravità del danno; tale requisito può essere escluso quando gli abusi oggetto dell'ordine di demolizione presentino modesta consistenza.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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