Cassazione Penale, Ordinanza n. 33993/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione. La fattispecie concreta, per come descritta nell'ordinanza, riguarda un soggetto sottoposto a una limitazione della libertà personale che non veniva rinvenuto nella propria abitazione; egli vi faceva rientro solo dieci minuti dopo, sopraggiungendo a bordo di un ciclomotore, dopo essere stato contattato telefonicamente dalla moglie. Con il primo motivo il ricorrente contestava la responsabilità per il reato, ma la censura è stata ritenuta generica perché non si confrontava con la motivazione della sentenza di appello. Con il secondo motivo invocava l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., deducendo la particolare tenuità del fatto; tuttavia tale doglianza è stata proposta solo in cassazione e non anche in appello, con conseguente inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, la sua genericità e il mancato confronto con la motivazione della sentenza di appello, che aveva valorizzato l'assenza dell'imputato dall'abitazione al momento del controllo e il suo successivo rientro poco dopo. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. era nuova, perché non dedotta in appello, e quindi inammissibile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata devoluta al giudice di appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, se non dedotta nei gradi di merito pertinenti, non può essere introdotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.
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