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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33993/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione. La fattispecie concreta, per come descritta nell'ordinanza, riguarda un soggetto sottoposto a una limitazione della libertà personale che non veniva rinvenuto nella propria abitazione; egli vi faceva rientro solo dieci minuti dopo, sopraggiungendo a bordo di un ciclomotore, dopo essere stato contattato telefonicamente dalla moglie. Con il primo motivo il ricorrente contestava la responsabilità per il reato, ma la censura è stata ritenuta generica perché non si confrontava con la motivazione della sentenza di appello. Con il secondo motivo invocava l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., deducendo la particolare tenuità del fatto; tuttavia tale doglianza è stata proposta solo in cassazione e non anche in appello, con conseguente inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, la sua genericità e il mancato confronto con la motivazione della sentenza di appello, che aveva valorizzato l'assenza dell'imputato dall'abitazione al momento del controllo e il suo successivo rientro poco dopo. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. era nuova, perché non dedotta in appello, e quindi inammissibile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata devoluta al giudice di appello.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, se non dedotta nei gradi di merito pertinenti, non può essere introdotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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