Cassazione Penale, Sentenza n. 29125/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla sussistenza dell'associazione per delinquere e alla partecipazione consapevole dell'imputato, con la censura che la prova dell'associazione sarebbe basata solo sul modus operandi e sulla divisione dei compiti; (2) mancato riconoscimento del vincolo di continuazione tra i fatti del presente processo e quelli già giudicati con sentenza irrevocabile dal G.I.P. di Avellino, per presunta omogeneità di offesa, contemporaneità e partecipazione con gli stessi correi; (3) insufficiente valore probatorio delle intercettazioni, ritenute prive di riscontri solidi e quindi non idonee a fondare la responsabilità per i capi residui.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e implicassero una rivalutazione in fatto non consentita in sede di legittimità, confermando che la motivazione dei giudici di merito aveva adeguatamente indicato gli elementi a fondamento dell'associazione (confessioni, disponibilità di armi e vettura, ripartizione dei ruoli, attività di pianificazione, presenza in immagini di videosorveglianza, rinvenimento di parte della refurtiva). Ha inoltre condiviso la valutazione della Corte territoriale sulla mancata riconducibilità dei fatti a un unico disegno criminoso (diversità di area geografica, modalità operative e azione estemporanea). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma processuale che permette alla Corte di cassazione, in caso di ricorso inammissibile, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; applicata per sanzionare l'impugnazione ritenuta non fondata e di colpa.
Corte Cost., 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza costituzionale richiamata in relazione ai criteri di irrogazione della sanzione pecuniaria per impugnazioni infondate o di colpa; utilizzata per motivare l'entità e la legittimità della sanzione equitativamente liquidata.
Massime di principio
- Per affermare l'esistenza di un'associazione per delinquere non è sufficiente la mera coincidenza di modus operandi: è necessario un compendio di elementi che evidenzino affectio societatis, ripartizione dei ruoli, capacità organizzativa (armi, mezzi, pianificazione) e adesione al programma criminoso; confessioni e riscontri materiali (refurtiva, immagini, mezzi) rafforzano la valutazione.
- La contestazione del vincolo di continuazione richiede una comparazione fattuale dettagliata: differenze di area geografica, modalità operative, estemporaneità e assenza di un disegno criminoso unitario possono giustificare il mancato riconoscimento della continuazione.
- Le censure sulla prova intercettiva devono indicare specifiche criticità (nullità, manipolazioni, assenza di riscontri) e non limitarsi ad affermazioni generiche di inidoneità; se le intercettazioni sono corroborate da confessioni e riscontri materiali, il loro valore probatorio viene rafforzato.
- In Cassazione non è consentita la rivalutazione del fatto o delle prove: motivi che implichino una diversa valutazione del fatto rispetto a quella operata dai giudici di merito sono spesso inammissibili o comunque destinati al rigetto.
- Ricorsi formulati in modo generico o che non affrontano puntualmente la motivazione della sentenza impugnata rischiano di essere dichiarati inammissibili e di comportare sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Quando si impugna una sentenza per vizi di motivazione è fondamentale indicare con precisione gli errori logico-giuridici e le parti del ragionamento che si ritengono sbagliate, fornendo proposte di interpretazione alternativa basate su elementi di fatto o di diritto chiaramente dedotti.
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