Cassazione Penale, Sentenza n. 8273/2022 del 09/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per violazione dell'art. 628 c.p. e per vizio di motivazione, sostenendo che la sua condotta non integra la rapina aggravata perché vi sarebbe una soluzione di continuità temporale tra la sottrazione delle bottiglie e l'esercizio di violenza/minacce (tempo stimato da un teste in circa 10 minuti). Rileva che era uscito dal supermercato senza acquistare nulla e poi era rientrato due volte per contenere la condotta del coimputato che aveva sottratto due bottiglie e minacciato l'addetto alla vigilanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché generico e mera reiterazione delle doglianze già svolte in appello senza confrontarsi con le motivazioni della Corte territoriale. Ha ritenuto che la condotta del ricorrente fosse unitaria: le violenze e le minacce erano finalizzate a garantire l'impunità per il furto poco prima commesso, i tre correi hanno agito per lo stesso obiettivo nell'intero arco temporale e il rientro del ricorrente era volto a fornire manforte. Inoltre la resistenza opposta all'arrivo dei Carabinieri integra, di per sé, la rapina impropria. Perciò il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte interpreta la fattispecie di rapina (anche impropria) in senso estensivo: non è necessaria una immediata coincidenza temporale tra la sottrazione e l'uso della violenza se quest'ultima è funzionale a garantire l'impunità per il furto; la condotta dei più soggetti, anche con uscite e rientri, può essere considerata unitaria se finalizzata al medesimo obiettivo criminoso
Massime di principio
- La continuità temporale tra furto e violenza non è l'unico criterio: rileva la unità del disegno criminoso e la finalità della violenza (es. garantire l'impunità del furto); in presenza di tale unità può configurarsi rapina anche se esiste un intervallo temporale.
- Il rientro nel luogo del reato per dare manforte a un coimputato è elemento che può dimostrare la partecipazione al medesimo disegno criminoso e quindi la responsabilità per reati collegati.
- La resistenza o la violenza opposta all'intervento delle forze dell'ordine può, di per sé, qualificare la condotta come rapina impropria rispetto a un furto precedente.
- In Cassazione i motivi di ricorso devono confrontarsi specificamente con le motivazioni della Corte d'Appello; mere ripetizioni di argomentazioni già esposte, senza trattare le ragioni del Collegio, espongono il ricorso al rischio di inammissibilità per genericità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e, in casi come questo, somma alla cassa delle ammende).
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