Cassazione Penale, Sentenza n. 7271/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che li ha ritenuti responsabili di rapina continuata aggravata in concorso; le censure principali riguardano: 1) l'attendibilità dell'individuazione fotografica e del riconoscimento in dibattimento (si sostiene che la descrizione dell'aggressore fosse incompatibile con le loro fattezze e che, prima dell'identificazione, gli imputati sarebbero stati messi in contatto con la persona offesa compromettendo la genuinità dell'atto); 2) la presunta assenza del coimputato "Issa" al momento della rapina basata su tabulati/celle telefoniche che lo collocherebbero in altra area; 3) la discordanza tra numero dei rapinatori (quattro) e soggetti identificati (tre); 4) la mancata valutazione o motivazione circa la possibilità di applicare lo sconto di pena connesso al rito abbreviato condizionato (richiesta respinta in udienza preliminare e poi oggetto di doglianza in appello e cassazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi ripetessero censure già formulate senza confrontarsi con le motivazioni della Corte di appello e si risolvessero in doglianze di fatto che chiedevano una rivalutazione della prova non consentita in sede di legittimità. La Cassazione ha ritenuto attendibile il riconoscimento operato dalla persona offesa (il cittadino australiano Miller), valorizzandone la coerenza e la reiterazione nel tempo, e lo ha ritenuto corroborato dalla visione dei filmati di sorveglianza e dalle risultanze dei tabulati cellulari che collocavano gli imputati in celle compatibili con il luogo della rapina; inoltre gli imputati avevano comunque ammesso la loro presenza sul posto fornendo versioni ritenute inattendibili. Quanto alla contestazione dei tabulati telefonici, la Corte ha rilevato che i ricorrenti non hanno indicato in che modo concreto i tabulati sarebbero stati travisati. Sulla questione dello sconto per il rito abbreviato la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità: l'eventuale diritto allo sconto non è automatico e i ricorrenti non hanno esposto ragioni specifiche tali da imporre un onere motivazionale alla Corte di appello. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 438 c.p.p. (comma 6-ter menzionato)
Richiamato in relazione alla disciplina del rito abbreviato e alla possibilità di recuperare lo sconto sanzionatorio qualora la richiesta del rito sia stata rigettata illegittimamente; nel caso la Corte ha ritenuto la richiesta generica e priva di specifiche ragioni tali da creare un diritto al recupero automatico dello sconto
art. 442 c.p.p. (comma 2 menzionato)
Riferito alle conseguenze del giudizio abbreviato e alla scontistica della pena; la Corte ha ritenuto inapplicabile uno sconto automatico in assenza di motivazione specifica a sostegno della pretesa
Sezioni Unite, Sent. n. 20214 del 27/03/2014 (Rv. 259078-01)
La Corte richiama il principio secondo cui il rigetto illegittimo della richiesta di rito abbreviato può ledere l'aspettativa di sconto dell'imputato e, in certe condizioni, consente il recupero dello sconto; tuttavia qui i ricorrenti non hanno dimostrato le condizioni richieste né motivato adeguatamente la pretesa
Giurisprudenza Cassazione citata (es. nn. 13129/2008, 40609/2008, 28703/2012)
Principi richiamati sulla valutazione della motivazione e sui limiti del sindacato di legittimità in tema di apprezzamento della prova e delle valutazioni del giudice del merito: la Cassazione verifica la logicità e la completezza della motivazione ma non sostituisce il proprio giudizio ai fatti valutati dal giudice di merito
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti né rivaluta la prova in termini sostanziali: i ricorsi che si limitano a offrire una diversa lettura dei fatti, senza dimostrare vizi specifici di motivazione, sono inammissibili
- Il riconoscimento effettuato dalla persona offesa, se coerente e reiterato nel tempo e corroborato da elementi oggettivi (video, tabulati), ha elevata rilevanza probatoria; per contestarlo occorre indicare elementi concreti che ne compromettano la genuinità
- La mera asserzione di travisamento dei tabulati telefonici non è sufficiente: chi contesta deve spiegare puntualmente quali dati sono errati e quale elemento a discarico emergerebbe concretamente
- La richiesta di applicazione dello sconto per il rito abbreviato non è automatica: il diritto al recupero dello sconto richiede una specifica dimostrazione delle ragioni per cui la richiesta è stata illegittimamente negata o delle condizioni previste dalla giurisprudenza
- Per contestare un elemento strutturale del quadro probatorio (es. presenza/assenza di un concorrente) è necessario fornire dati tecnici e circostanziati (analisi delle celle, orari, tracciati), non semplici deduzioni o ipotesi
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