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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03313/2026 del 27/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva disposto il sequestro e la "confisca estesa" (cd. allargata) di un terreno intestato al Lamari in relazione alla sua condanna definitiva per il reato di cui all'art.73 d.P.R. n.309/1990. Il ricorrente deduce: 1) errata valutazione della correlazione temporale tra acquisto del bene (16/09/2013) e reato (05/10/2017), con intervallo di quattro anni ritenuto incompatibile con la presunzione di illecito accumulo; 2) carenza di valutazione della capacità reddituale del nucleo familiare e quindi di sproporzione tra redditi e investimento; 3) errata valutazione della non occasionalità del fatto di reato (contestata la deduzione di abitualità sulla sola base del quantitativo sequestrato); 4) inversione dell'onere della prova e mancata ammissione di una perizia sulla capacità reddituale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei primi e nel quarto motivo, ritenendoli assorbenti rispetto alle restanti doglianze. Ha richiamato e precisato il principio della "ragionevolezza temporale" quale limite strutturale alla confisca allargata ex art.240bis c.p.: la presunzione relativa di provenienza illecita non può estendersi illimitatamente nel tempo e l'acquisizione del bene non deve essere "talmente lontana" dall'epoca del reato da rendere "ictu oculi" irragionevole la presunzione. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la distanza di quattro anni tra acquisto e reato non fosse stata congruamente motivata dalla decisione impugnata e che la sola indicazione del quantitativo di stupefacente non fosse sufficiente a dimostrare la non occasionalità della condotta. Per tali ragioni la decisione gravata è stata censurata (annullata nei punti rilevanti) con conseguente necessità di un nuovo esame che dia adeguata valutazione alla correlazione temporale, alla prova della sproporzione e all'eventuale ammissione di prova peritale sulla capacità reddituale.

Norme richiamate

  • art. 85 d.P.R. n.309/1990

    Richiamato come riferimento alla "confisca estesa" applicata dal giudice di merito.

  • art. 73 d.P.R. n.309/1990

    Norma delittuosa per cui Lamari è stato condannato (detenzione di stupefacenti).

  • art. 240bis cod. pen.

    Disciplina la confisca allargata basata sulla presunzione relativa di provenienza illecita dei beni sproporzionati rispetto alle disponibilità lecite; la Corte sottolinea che tale presunzione incontra il limite imprescindibile della correlazione temporale.

  • art. 12-sexies l. 356/1992

    Norma "storica" riferita dalla Consulta: la giurisprudenza costituzionale ha imposto che la presunzione di illecito accumulo sia circoscritta in ambito di ragionevolezza temporale.

  • art. 1 Prot. Add. CEDU

    Richiamato quale parametro costituzionale/convenzionale di tutela della proprietà e della proporzionalità nella confisca; la correlazione temporale è funzionale a evitare arbitrarietà e violazioni convenzionali.

  • art. 7 CEDU

    Richiamato nell'ambito del principio di legalità sostanziale e prevedibilità delle misure afferenti alla confisca.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione e Corte EDU (es. Sez. U n.27421/2021 Crostella; Sez. U n.8052/2023 Rizzi; Sez.1 n.36499/2018 Quattrone; Isaia e altri c. Italia — Corte EDU)

    La giurisprudenza interna e sovranazionale evidenzia la centralità del criterio della correlazione temporale quale limite alla presunzione di illecita provenienza e richiede che il nesso temporale sia logicamente coerente con l'ipotesi di finanziamento illecito del bene.

Massime di principio

  • La confisca allargata (art.240bis c.p.) presuppone una presunzione relativa di provenienza illecita ma tale presunzione è limitata dal criterio della ragionevolezza temporale: il bene deve essere acquisito in un arco cronologico compatibile con il periodo di pericolosità rilevante.
  • Una distanza temporale significativa (ad es. quattro anni) tra acquisto del bene e reato-spia necessita di adeguata e specifica motivazione che colleghi il bene all'attività illecita; in assenza di tale motivazione la confisca può essere illegittima.
  • Il solo dato quantitativo dello stupefacente non è automaticamente idoneo a dimostrare l'abitualità o la non occasionalità dell'attività criminosa: è necessaria una valutazione complessiva e probante di elementi ulteriori.
  • Il giudice non può invertire l'onere della prova: gravano sull'amministrazione giudiziaria gli oneri di dimostrare, anche attraverso un'istruttoria adeguata, la sproporzione e l'origine illecita dei beni; è rilevante l'ammissione di prove peritali sulla capacità reddituale quando questa sia contestata.
  • In situazioni analoghe la decisione giudiziaria deve esplicitare il nesso temporale e le ragioni probatorie che giustificano la confisca; in difetto, la decisione rischia l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.

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