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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6583/2022 del 23/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Roma che lo aveva dichiarato responsabile del reato di rapina impropria. I motivi principali sono: (i) vizio di motivazione e mancata riqualificazione della condotta in tentato furto, sostenendo l'assenza di violenza sulla base delle riprese video e invocando la non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen.; (ii) richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità previa riqualificazione in tentato furto, in considerazione dell'assenza di precedenti e della non abitualità del comportamento; (iii) censura sul trattamento sanzionatorio perché la Corte non avrebbe motivato la mancata applicazione massima dell'attenuante specifica (art. 62 n. 4 c.p.) e delle attenuanti generiche nella misura massima; (iv) censura per il rifiuto della sospensione condizionale della pena, che sarebbe ingiustificato alla luce delle modalità del fatto e della personalità dell'imputato.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato il giudizio di responsabilità e le valutazioni operate dalla Corte d'Appello. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto generico e la Corte d'Appello correttamente ha valorizzato il contenuto del verbale di arresto, che attesta una condotta violenta posta in essere fuori dal negozio mentre l'imputato tentava di divincolarsi; il secondo motivo è assorbito poiché non ricorrono gli estremi per la riqualificazione e per l'applicazione dell'art. 131-bis; il terzo motivo è manifestamente infondato perché il giudice di merito ha discrezionalità nella misura delle riduzioni per attenuanti e non è tenuto a dettagliare la singola quantificazione purché la motivazione non sia illogica; il diniego della sospensione condizionale è stato ritenuto motivato e proporzionato alla valutazione del rischio di recidiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 codice penale

    Riconosciuta come attenuante specifica dal giudice di merito in relazione al non rilevante valore della refurtiva (confezioni di profumo); la Corte di legittimità ha ritenuto legittima la scelta del giudice di non applicare la riduzione massima senza necessità di analitica motivazione.

  • art. 131-bis codice penale

    Invocata dal ricorrente come causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto previa riqualificazione in tentato furto; la Corte ha ritenuto che i fatti superano i limiti edittali per l'applicazione della causa di non punibilità e che non sussistono elementi per la riqualificazione.

  • art. 133 codice penale

    Richiamato in relazione ai criteri per la concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto coerente la valutazione del giudice di merito in ordine al rischio di recidiva e alle modalità della condotta, giustificando il diniego del beneficio.

Massime di principio

  • La Corte di legittimità richiede che i motivi di ricorso si confrontino specificamente con le argomentazioni del giudice di merito; i censure generiche che non affrontano le ragioni decisive sono inammissibili.
  • Le ricostruzioni basate su verbali e dichiarazioni possono integrare o prevalere su immagini video parziali se emerge che parte della condotta violenta si è svolta al di fuori dell'inquadratura.
  • L'esistenza di violenza o minaccia, anche se successiva alla prima fase del fatto, può giustificare la qualificazione di rapina impropria e impedire la riqualificazione in furto o la ritenuta di fattispecie di tenuità.
  • L'applicabilità dell'art. 131-bis richiede che il fatto rientri nei limiti edittali e nell'intensità minima: se il reato supera tali limiti la causa di non punibilità non trova applicazione.
  • La misura della diminuzione della pena per attenuanti è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; non è necessaria una motivazione analitica per ogni punto purché la decisione non sia manifestamente illogica.
  • Il diniego della sospensione condizionale può essere giustificato sulla base del rischio di recidiva e delle modalità del fatto; la valutazione sul punto è appannaggio del giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per vizi logici o violazioni di legge.

Testo integrale

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