Cassazione Penale, Sentenza n. 6358/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino che aveva confermato la decisione del Magistrato di sorveglianza riconoscendo al detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis il diritto a due ore quotidiane di permanenza all'aria aperta, oltre a un'ulteriore ora destinata alle sale per la socialità non scomputabile dalle ore all'aperto. Il ricorrente ha contestato l'interpretazione secondo cui le due ore giornaliere all'esterno debbano essere distinte dalle attività di socialità, richiamando la circolare del 2 ottobre 2017 del DAP (che indicava un massimo di due ore complessive comprensive di attività all'aperto e di socialità e, in pratica, la possibilità di limitare la permanenza all'aperto a un'ora), e sostenendo altresì che le modifiche apportate dall'art. 10 a seguito del d.lgs. n.123/2018 avrebbero eliminato il riferimento al limite minimo, rendendo quindi insostenibile la lettura che impone un'ora minima all'aperto per i detenuti 41-bis.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le disposizioni della circolare DAP del 2 ottobre 2017 e regolamenti d'istituto che, per i ristretti in regime 41-bis, limitano a una sola ora la permanenza all'aria aperta sono illegittime. La Corte ha ritenuto che la permanenza all'aperto e la socialità siano finalità distinte e che la riduzione delle ore all'aperto da due a una non possa essere disposta con atti amministrativi generali, ma solo con un provvedimento specifico e motivato della direzione dell'istituto che evidenzi i "motivi eccezionali" previsti dall'art. 10. Ha inoltre ritenuto infondata l'argomentazione del ricorrente secondo cui la modifica dell'art. 10 avrebbe tacitamente eliminato il richiamo operato dall'art. 41-bis, interpretando invece tale rinvio come statico al testo anteriore alla riforma; in conseguenza di ciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il Ministero non è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f) ord. pen. (legge 26 luglio 1975 n. 354)
La Corte interpreta il rinvio contenuto in questa disposizione come riconducibile al testo dell'art. 10 anteriore alla riforma; la lett. f) garantisce due ore giornaliere destinate ad attività fuori dalla cella, con distinzione tra permanenza all'aria aperta e attività di socialità
art. 10, primo comma, ord. pen.
Pur modificato dal d.lgs. n.123/2018 per i detenuti comuni, il richiamo operato dall'art. 41-bis è stato ritenuto statico al testo anteriore; la limitazione dell'ora minima all'aperto richiede motivazione individuale e non può essere stabilita da atti amministrativi generali
Ha modificato l'art. 10 per i detenuti comuni aumentando l'obbligo di permanenza all'aria aperta, ma, secondo la Corte, tale modifica non ha automaticamente abrogato il riferimento contenuto nell'art. 41-bis
circolare Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria 2 ottobre 2017
La circolare aveva fissato interpretazioni e limiti amministrativi (max due ore complessive e possibile riduzione a una ora all'aperto), ma la Corte la ritiene illegittima nella parte in cui riduce a una ora la permanenza all'aperto per i detenuti 41-bis senza provvedimento individuale motivato
Richiamato nel giudizio come fonte che ancora prevede misure organizzative riguardanti la permanenza all'aria aperta; la Corte lo considera coerente con l'interpretazione che tutela un limite minimo
Massime di principio
- Per i detenuti in regime 41-bis la permanenza all'aria aperta e le attività di 'socialità' vanno considerate distinte e non cumulabili a fini di computo delle ore esterne.
- La riduzione delle ore minime di permanenza all'aperto prevista da norme di rango legislativo non può essere determinata con atti amministrativi generali: occorre un provvedimento individuale e motivato della direzione dell'istituto che documenti i "motivi eccezionali" e di sicurezza.
- Un rinvio normativo da una disposizione speciale ad una disposizione generale può essere interpretato come statico al testo richiamato all'epoca del rinvio quando una modifica successiva avrebbe creato incongruenze nella tutela garantita dalla norma speciale.
- Le circolari e i regolamenti interni che limitano diritti riconosciuti da norme di rango superiore sono suscettibili di illegittimità se incidono su limiti minimi posti dalla legge senza adeguata motivazione individuale.
- Le modifiche legislative rivolte ai detenuti comuni non si applicano automaticamente ai regimi speciali (es. 41-bis) se il testo della disposizione speciale non è stato esplicitamente coordinato; in caso di incongruenza il giudice tende a preservare le garanzie previste dalla disciplina speciale
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