Ordinanza n. 1662/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Ministero dell’Interno - notificato il 27 novembre 2025- con cui è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91 presentata in data 21 settembre 2022 (-OMISSIS-)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del Ministero dell'Interno notificato il 27 novembre 2025, con cui era stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata il 21 settembre 2022 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente contestava la rilevanza attribuita dall'Amministrazione a una condanna del 2002 per detenzione a fini di spaccio di mezzo chilogrammo di cocaina, facendo leva sulla risalenza del fatto, sull'estinzione della pena e sulla prospettata riabilitazione. Il ricorrente rappresentava inoltre, quanto al periculum in mora, la possibilità di partecipare a concorsi pubblici e l'interesse alla libertà di circolazione dei lavoratori nell'Unione europea.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto non irragionevole la valutazione prognostica del Ministero, che aveva attribuito rilievo negativo alla condanna per un fatto particolarmente grave, considerati il quantitativo di stupefacente e la commissione del reato nonostante la dichiarata attività lavorativa continuativa dal 1997. Ha inoltre valorizzato l'omessa dichiarazione della condanna nell'autodichiarazione allegata alla domanda, ritenendola, secondo il consolidato orientamento richiamato, indicativa di scarsa lealtà verso le istituzioni dello Stato al quale si chiede di essere ammessi. L'estinzione della pena e la futura riabilitazione non sono state ritenute idonee a incidere sulla legittimità del diniego, da valutare in rapporto alle circostanze esistenti al momento dell'adozione dell'atto; eventuali sopravvenienze favorevoli possono essere fatte valere mediante una nuova istanza. Il TAR ha altresì ricordato che, nei procedimenti a istanza di parte per la naturalizzazione, i requisiti devono sussistere già al momento della presentazione della domanda. Quanto al periculum, la prospettata partecipazione a concorsi pubblici è stata ritenuta dedotta genericamente e senza specifica pertinenza con il profilo lavorativo dell'interessato; anche l'interesse alla libertà di circolazione dei lavoratori nell'Unione europea è stato considerato meramente strumentale. Nel bilanciamento degli interessi, il TAR ha ritenuto recessivi gli interessi del ricorrente rispetto alla natura della cittadinanza quale atto di ammissione del soggetto al Popolo dello Stato e ai rapporti politici con la comunità statale. Il ricorrente è stato condannato a rifondere al Ministero le spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione.
art. 5, comma 2, d.P.R. n. 572/1993
Le sopravvenienze favorevoli intervenute dopo il diniego possono essere fatte valere mediante la presentazione di una nuova istanza.
Disciplina la tutela cautelare richiesta incidentalmente nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
art. 9 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La disciplina dello status di soggiornante di lungo periodo è richiamata per evidenziare la possibilità dello straniero di ottenere una sostanziale parificazione ai cittadini in materia di diritti civili e rapporti con le pubbliche amministrazioni.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, l'Amministrazione può attribuire rilievo negativo, nell'ambito del giudizio prognostico sulla meritevolezza dell'istante, a una condanna penale risalente per un reato di particolare gravità, valutandone la natura concreta e le circostanze del fatto.
- L'omessa dichiarazione, nell'autodichiarazione presentata con l'istanza di cittadinanza, di una condanna penale può essere autonomamente valorizzata dall'Amministrazione quale indice di scarsa lealtà nei confronti delle istituzioni dello Stato cui l'interessato chiede di essere ammesso.
- La legittimità del diniego di cittadinanza deve essere valutata sulla base delle circostanze esistenti al momento dell'adozione dell'atto; l'estinzione della pena o la successiva riabilitazione non impongono la rivalutazione dello stesso procedimento, potendo le sopravvenienze favorevoli essere fatte valere mediante una nuova istanza.
- Nei procedimenti amministrativi a istanza di parte per la naturalizzazione, i requisiti richiesti devono essere posseduti dal richiedente già al momento della presentazione della domanda.
- Ai fini della tutela cautelare, la mera prospettazione della possibilità di partecipare a concorsi pubblici o dell'interesse alla libertà di circolazione nell'Unione europea, se formulata genericamente e senza concreta specificazione del pregiudizio, non dimostra un danno grave e irreparabile.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a un diniego di cittadinanza, gli interessi individuali genericamente dedotti possono risultare recessivi rispetto all'interesse pubblico connesso alla natura della cittadinanza quale atto di ammissione del soggetto al Popolo dello Stato e ai correlati rapporti politici.
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