Cassazione Penale, Sentenza n. 17014/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria. Ha rideterminato la durata della sospensione della patente nella misura di due anni (raddoppio della misura minima) e ha operato senza rinvio, ritenendo che l'adeguamento costituisca mera operazione aritmetica non soggetta a discrezionalità del giudice di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la illegittima determinazione della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) applicata dal Tribunale di Bologna in rapporto alla contravvenzione ai sensi dell'art.186, comma 2, lett.c) C.d.S.: il giudice di merito aveva fissato la sospensione in un anno, mentre la stessa disposizione, nella sua parte finale, prevede il raddoppio della durata quando il veicolo sia di proprietà di terzi, circostanza che era stata accertata in fatto nel corso del giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. 20/04/1992 n.285 (Codice della Strada), art.186, comma 2, lett.c)
La parte finale della norma impone il raddoppio della durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) quando il veicolo sia di proprietà di terzi; tale raddoppio è obbligatorio e costituisce un adeguamento aritmetico della misura della sanzione.
D.Lgs. 20/04/1992 n.285, art.2 sexies
La norma figura tra i capi di imputazione indicati nel giudizio di merito; dal testo emergono gli addebiti contestati, ma la decisione si concentra sul corretto trattamento della sanzione accessoria ai sensi dell'art.186.
Principio di legalità delle sanzioni amministrative: anche in cassazione è possibile rilevare e correggere la illegittimità della misura della sanzione amministrativa accessoria, anche se la questione non era stata dedotta in appello, perché la materia è soggetta al principio di legalità.
Massime di principio
- Se la norma del Codice della Strada prevede un raddoppio automatico della sanzione quando sussiste una specifica circostanza di fatto (es. veicolo di proprietà di terzi), il raddoppio è obbligatorio e deve essere applicato come operazione aritmetica senza margine discrezionale.
- La Corte di Cassazione può annullare e correggere la misura di una sanzione amministrativa accessoria per violazione di legge anche se quella specifica questione non è stata dedotta in appello, in virtù del principio di legalità delle sanzioni.
- Quando la correzione della sanzione richiede solo un adeguamento numerico obbligatorio previsto dalla legge, il giudice di legittimità può rideterminare la misura senza rinviare il giudizio al merito.
- Il pubblico ministero (o il Procuratore Generale) può impugnare la decisione di merito per vizio di diritto nella determinazione delle sanzioni accessorie e, se il vizio è fondato, ottenere l'annullamento parziale della sentenza.
- È importante distinguere le sanzioni che richiedono valutazione discrezionale (per le quali può essere necessario un nuovo esame di merito) da quelle il cui adeguamento è puramente tecnico/arimetico e dunque attuabile in sede di legittimità.
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