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Sentenza

Sentenza del 05/10/2016 n. 19865 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

G.F. ha impugnato la sentenza del 15 giugno 2009 della Commissione tributaria regionale della Liguria, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza del 2 ottobre 2007 della Commissione tributaria provinciale di Savona. Quest’ultima aveva respinto il ricorso contro un avviso di accertamento IVA, IRPEF e IRAP. La CTR aveva ritenuto tardivo l’appello perché spedito in busta chiusa anziché in plico senza busta e aveva fatto decorrere la tempestività dalla data di ricezione, successiva alla scadenza. In cassazione la contribuente ha dedotto due motivi; il primo denunciava violazione o falsa applicazione dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la spedizione in busta chiusa, quando contenuto e riferibilità dell’atto non sono contestati, costituisce mera irregolarità e non comporta che rilevi la data di ricezione. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente del secondo. Ha stabilito che l’invio dell’atto d’appello in busta chiusa, invece che in plico senza busta, costituisce mera irregolarità se non sono contestati né il contenuto della busta né la sua riferibilità alla parte; nel caso concreto tali elementi non erano stati contestati. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Liguria, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sul merito dell’accertamento tributario.

Norme richiamate

  • Art. 20, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario, la spedizione del ricorso o dell'atto d'appello a mezzo posta in busta chiusa, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all'atto in esso racchiuso anzichè in plico senza busta come previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20, costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati, essendo, altrimenti, onere del ricorrente o dell'appellante dare la prova dell'infondatezza della contestazione formulata.

    La prescrizione di spedire il ricorso o l’appello in plico senza busta non rende automaticamente inammissibile l’impugnazione se l’atto è inviato in busta chiusa. In assenza di contestazioni sul contenuto e sulla riferibilità dell’invio alla parte, il difetto è una mera irregolarità; se tali elementi sono contestati, spetta invece al ricorrente o all’appellante provarne l’infondatezza.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’invio dell’impugnazione in busta chiusa anziché in plico senza busta non comporta di per sé l’inammissibilità, quando non siano contestati il contenuto della busta e la riferibilità dell’atto alla parte.
  • Se controparte contesta il contenuto dell’invio o la sua riferibilità, l’onere di dimostrare l’infondatezza della contestazione grava su chi ha spedito l’impugnazione.
  • La decisione riguarda la regolarità della modalità di spedizione e la tempestività dell’appello; non decide la fondatezza dell’accertamento tributario, che resta da esaminare nel giudizio di rinvio.

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