Ordinanza n. 561/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di cambio di alloggio di edilizia popolare presentata il 12 febbraio 2026
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l’inerzia di Aterp Calabria e del Comune di Reggio Calabria rispetto alla richiesta di mobilità abitativa, fondata sulle asserite precarie condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio occupato dal nucleo familiare e sulla sua inadeguatezza rispetto alle esigenze della figlia minore. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, la condanna delle amministrazioni a provvedere in senso favorevole e il risarcimento del danno. Il TAR ha rilevato una significativa contraddizione documentale sulla titolarità dell’alloggio e, quindi, sulla legittimazione della ricorrente a presentare l’istanza di mobilità e a proporre il ricorso. La relazione del Settore Welfare relativa al sopralluogo del 21 ottobre 2021 indicava un alloggio di circa 45 mq, sito in un determinato comparto e assegnato al marito della ricorrente; una successiva relazione richiamava il medesimo immobile come assegnato alla ricorrente. Il contratto di locazione prodotto da Aterp, invece, riguardava un alloggio sito in altra via, con superficie convenzionale di 70 mq e caratteristiche diverse da quelle dell’immobile oggetto dei sopralluoghi. Poiché la ricorrente non aveva prodotto il contratto di locazione indicato come allegato al ricorso, il TAR ha disposto l’acquisizione di tale documento per verificare se l’alloggio ispezionato fosse effettivamente quello assegnato alla ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e ha disposto un incombente istruttorio. La ricorrente dovrà produrre, entro 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, copia del contratto in forza del quale Aterp le avrebbe dato in locazione l’alloggio oggetto dei sopralluoghi del Settore Welfare, individuato come l’alloggio di circa 45 mq composto da cucina/soggiorno, una camera da letto e un bagno. Il documento è stato ritenuto necessario per verificare la legittimazione della ricorrente alla presentazione dell’istanza di cambio alloggio e, di conseguenza, la sua legittimazione alla proposizione del ricorso avverso il silenzio. Il TAR ha precisato che la mancata produzione del contratto sarà valutata come argomento di prova, ai sensi dell’art. 64 c.p.a., in ordine all’assenza di legittimazione, con possibile conseguente inammissibilità del ricorso anche ai sensi dell’art. 73 c.p.a. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 4 novembre 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sulla domanda risarcitoria né sull’illegittimità del silenzio.
Norme richiamate
Disciplinano l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione; la legittimazione al ricorso presuppone la verifica della titolarità della posizione sostanziale collegata all’obbligo di provvedere.
La mancata produzione del documento richiesto dal giudice può essere valutata come argomento di prova in ordine all’assenza della legittimazione all’istanza e al ricorso.
Richiamato tra le disposizioni istruttorie applicabili al giudizio.
Richiamato tra le disposizioni istruttorie applicabili al giudizio.
Richiamato tra le disposizioni istruttorie applicabili al giudizio.
La possibile inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione è stata prospettata in relazione all’esito dell’incombente istruttorio.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’omissione delle generalità e l’oscuramento dei dati identificativi.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute delle parti o di persone citate nel provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la legittimazione a ricorrere deve essere verificata con riguardo alla titolarità della posizione sostanziale cui si collega l’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
- Quando la legittimazione del ricorrente dipende dalla titolarità di un rapporto documentato, il giudice può ordinare la produzione del relativo documento ai fini della verifica della legittimazione e della fondatezza della pretesa.
- La mancata ottemperanza a un ordine istruttorio di produzione documentale può essere valutata come argomento di prova ai sensi dell’art. 64 c.p.a. e condurre, se il documento è decisivo per dimostrare la legittimazione, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
- La corrispondenza tra l’immobile indicato negli atti amministrativi o nei sopralluoghi e quello risultante dal titolo contrattuale costituisce un elemento rilevante per accertare la legittimazione alla richiesta di mobilità nell’edilizia residenziale pubblica.
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