Cassazione Civile, Ordinanza n. 05409/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Un pensionato del settore dello spettacolo aveva ottenuto in primo grado la riliquidazione della pensione: la "quota A" veniva ricalcolata sulla base di tutti i contributi giornalieri versati o accreditati fino al 31 dicembre 1992, mentre la "quota B", relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993, veniva riliquidata sulla retribuzione effettivamente percepita, senza applicare il massimale pensionabile previsto dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971. In appello l’INPS contestava soprattutto che, per la quota B, il tetto retributivo continuasse ad operare nonostante il d.lgs. n. 182/1997. La Corte d’appello, pur accogliendo l’eccezione di decadenza limitatamente ai ratei anteriori al triennio, confermava nel resto la decisione. In cassazione l’INPS articolava due motivi: 1) violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell’art. 4 d.lgs. n. 182/1997, per avere la Corte territoriale escluso l’applicazione del massimale pensionabile alla quota B; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su specifiche censure d’appello relative al quantum debeatur, anche con riferimento alla quota A.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che, nella determinazione della quota B della pensione spettante ai lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in epoca anteriore al 31 dicembre 1995, il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile di cui all’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dal d.lgs. n. 182/1997, continua ad operare e non risulta abrogato. Ha inoltre rilevato che la Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi su ulteriori specifiche contestazioni dell’INPS sul quantum, autonome rispetto al tema della quota B e riferite anche alla quota A, in violazione dell’art. 112 c.p.c. Per effetto dell’accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia applicando i principi affermati e provvedendo anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come base del primo motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Viene richiamato come base del secondo motivo di ricorso per dedurre un vizio processuale di omessa pronuncia.
Impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni ritualmente introdotte; la sua violazione sussiste quando manchi ogni decisione su un motivo autonomo di appello.
art. 12, settimo comma, d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420
Continua ad applicarsi, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, come limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile.
art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
Non ha determinato l’abrogazione del limite retributivo previsto dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971.
art. 1, comma 10, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
È menzionato come disposizione che modifica il precedente assetto del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, senza eliminare il tetto massimo.
art. 12, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503
È richiamato nel controricorso; la Corte ne disattende il rilievo difensivo nel quadro della censura dell’INPS.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
Massime di principio
- Nella liquidazione della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in epoca anteriore al 31 dicembre 1995, la quota B deve essere calcolata applicando il limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dal d.lgs. n. 182/1997.
- Il d.lgs. n. 182/1997 non ha abrogato, né espressamente né per incompatibilità, il tetto retributivo previsto per il calcolo pensionistico della quota B.
- L’omessa pronuncia su un motivo autonomo di appello integra violazione dell’art. 112 c.p.c. quando la sentenza non consenta di desumere in modo inequivoco un rigetto implicito e la questione resti effettivamente non decisa.
- Il giudicato non si forma sulle singole affermazioni della motivazione, ma sull’unità minima di decisione che collega un fatto, qualificato da una norma, a un determinato effetto giuridico.
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