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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06488/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da lavori di miglioramento strutturale eseguiti su un immobile di proprietà del committente, affidati a una ditta appaltatrice e seguiti da un direttore dei lavori. Il committente ha agito per ottenere la risoluzione del contratto di appalto per asserito inadempimento del direttore dei lavori e il risarcimento dei danni, deducendo che il professionista avesse omesso i doveri di vigilanza, controllo della conformità delle opere al progetto e delle modalità esecutive alle regole dell'arte, nonché controllo dei materiali impiegati. In via subordinata ha prospettato responsabilità extracontrattuale. Il convenuto ha resistito eccependo nullità della citazione, prescrizione e decadenza, impossibilità sopravvenuta dell'incarico per impedimenti frapposti dall'appaltatore e, in via riconvenzionale, ha chiesto il pagamento del compenso professionale e la compensazione con un proprio credito giudiziale. Il ricorrente ha poi impugnato la sentenza d'appello con tre motivi: 1) violazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. per avere la Corte qualificato d'ufficio la domanda come responsabilità contrattuale da contratto d'opera professionale e non come responsabilità ex art. 1669 c.c.; 2) violazione degli artt. 1667 e 1669 c.c. per avere escluso l'applicabilità della disciplina sulla rovina e difetti di immobili; 3) violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. per omessa pronuncia e cattiva valutazione delle prove in punto decorrenza della prescrizione e conoscibilità dei vizi.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti e tre i motivi. Ha ritenuto legittima la riqualificazione della domanda come azione di responsabilità contrattuale derivante dal contratto d'opera professionale del direttore dei lavori, senza necessità di preventiva rimessione della questione alle parti, poiché la qualificazione non aveva introdotto fatti nuovi ma solo una diversa lettura giuridica dei fatti allegati. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 1669 c.c. perché l'azione era stata proposta solo contro il direttore dei lavori e non anche contro l'appaltatore, mentre la responsabilità per rovina e difetti di cose immobili presuppone il concorso dei soggetti che abbiano contribuito alla produzione del danno. Ha inoltre confermato che, una volta qualificato il rapporto come prestazione d'opera professionale, trova applicazione la relativa disciplina prescrizionale e la decorrenza del termine va individuata nel momento in cui il danno è percepibile dal committente con l'ordinaria diligenza; la censura sul dies a quo mirava in realtà a una rivalutazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare nullità della sentenza e del procedimento; la Corte ha ritenuto infondato il motivo perché la riqualificazione giuridica della domanda non richiedeva contraddittorio preventivo quando i fatti allegati restavano invariati.

  • art. 101 c.p.c.

    Il giudice può qualificare giuridicamente la domanda in modo diverso da come prospettata dalle parti senza previa rimessione della questione, se non vengono introdotti fatti nuovi o non allegati.

  • art. 1669 c.c.

    La responsabilità per rovina e difetti di immobili è stata ritenuta non applicabile al caso concreto perché l'azione era diretta solo contro il direttore dei lavori e non anche contro l'appaltatore; presuppone il concorso di soggetti che abbiano contribuito all'evento dannoso.

  • art. 1667 c.c.

    È stata richiamata dal ricorrente, ma la Corte ha ribadito che la vicenda andava inquadrata nella responsabilità del professionista e non nella garanzia dell'appaltatore.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata respinta perché la Corte territoriale aveva esaminato la questione della prescrizione e della qualificazione del rapporto.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta inammissibile nella sostanza perché richiedeva una rivalutazione delle prove di merito.

  • art. 1176 c.c.

    La decorrenza della prescrizione dell'azione risarcitoria per responsabilità professionale va riferita al momento in cui il danno risulti esternamente percepibile dal danneggiato con la diligenza esigibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato posto a base dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il giudice può riqualificare la domanda sulla base dei fatti allegati senza violare il contraddittorio, purché la diversa qualificazione non introduca un nuovo fatto costitutivo non discusso tra le parti.
  • La responsabilità del direttore dei lavori, quando sia dedotta come omissione dei doveri di vigilanza, controllo e segnalazione, va normalmente ricondotta al contratto d'opera professionale e non alla disciplina della responsabilità dell'appaltatore.
  • L'azione ex art. 1669 c.c. presuppone, in linea generale, che siano evocati i soggetti che abbiano concorso alla produzione del vizio o della rovina dell'immobile; non è sufficiente una domanda rivolta al solo direttore dei lavori se non viene prospettato il concorso con l'appaltatore.
  • Nei giudizi di responsabilità professionale, la prescrizione decorre quando il danno sia percepibile dal danneggiato secondo l'ordinaria diligenza esigibile in relazione alla specifica prestazione professionale.
  • In cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio per sovvertire gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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