Ordinanza n. 977/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Liguria che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti comunali relativi alla realizzazione di un impianto ascensore
Esito
Favorevole al ricorrente (privati interessati)
Prevale il privato
La controversia
Gli interessati hanno impugnato in appello l'ordinanza cautelare con cui il TAR Liguria aveva respinto la domanda di sospensione degli atti impugnati. Il Consiglio di Stato rileva che i motivi dedotti richiedono un esame nella fase di merito, poiché occorre approfondire la questione tecnica relativa alla realizzabilità di un impianto ascensore da collocare nella parte retrostante della palazzina condominiale, anche alla luce dei rilievi contenuti nella perizia di parte prodotta dagli appellanti.
La decisione
Il Consiglio di Stato accoglie l'appello cautelare esclusivamente ai fini della sollecita definizione del giudizio di merito. Non sospende gli atti impugnati, ritenendo adeguate le esigenze cautelari mediante la fissazione sollecita dell'udienza di merito da parte del TAR Liguria ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Dispone la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la fissazione dell'udienza e compensa tra le parti le spese del doppio grado della fase cautelare.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
sollecita fissazione dell'udienza di discussione
Consente di soddisfare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza necessità di sospendere gli atti impugnati.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, quando i motivi richiedono un approfondimento tecnico incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può evitare la sospensione degli atti e soddisfare le esigenze cautelari disponendo la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- L'accoglimento dell'appello cautelare ai soli fini della sollecita definizione del giudizio di merito non comporta automaticamente la sospensione degli atti impugnati.
- La realizzabilità tecnica dell'intervento controverso, quando incide sulla valutazione della legittimità degli atti amministrativi, deve essere approfondita nella sede di merito anche mediante l'esame della documentazione tecnica prodotta dalle parti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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