Cassazione Penale, Ordinanza n. 35765/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa di una terza interessata a un provvedimento di confisca ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. avverso la precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, il quale aveva respinto la richiesta di revoca della confisca. Nel ricorso straordinario si deducevano, in sostanza, asserite omissioni motivazionali della decisione di legittimità. La Corte ha rilevato, da un lato, che il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è esperibile soltanto dal soggetto condannato e non dal terzo interessato al provvedimento di confisca; dall'altro, che le doglianze prospettate non integravano un errore di fatto, ma riguardavano profili di motivazione/valutazione non scrutinabili con tale mezzo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha ritenuto il rimedio non esperibile dal terzo interessato alla confisca e, comunque, ha osservato che le censure articolate attenevano a presunte omissioni motivazionali, quindi a questioni estranee all'errore di fatto di cui all'art. 625-bis c.p.p. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Rimedio straordinario esperibile solo dal soggetto condannato; presuppone una svista o un equivoco sugli atti interni al giudizio di legittimità, con percezione difforme del loro contenuto effettivo; non copre vizi di motivazione, errata valutazione delle prove o errori di diritto.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è mezzo eccezionale riservato al soggetto condannato e non è proponibile dal terzo interessato rispetto a un provvedimento di confisca.
- L'errore di fatto rilevante ai fini dell'art. 625-bis c.p.p. consiste in una falsa percezione immediatamente rilevabile degli atti o del contenuto della decisione, non in una critica alla motivazione o alla valutazione degli elementi probatori.
- Restano estranei al rimedio straordinario gli errori di diritto e, più in generale, le doglianze che investono la ricostruzione giuridica della decisione o il suo apprezzamento delle risultanze processuali.
- Quando il ricorso straordinario si risolve nella denuncia di asserite omissioni motivazionali, esso è inammissibile perché veicola censure di giudizio e non di fatto.
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