Cassazione Civile, Ordinanza n. 07219/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto di trasferimento emesso nell’ambito di un concordato fallimentare con terzo assuntore: alla società assuntrice furono trasferiti, quale attivo fallimentare, vari beni immobili residui dell’impresa fallita; la curatela emise contestualmente fattura di vendita e l’Agenzia delle Entrate emise avviso di liquidazione di imposta di registro, ipotecaria e catastale, determinando d’ufficio la base imponibile con riferimento alla rendita catastale dei fabbricati e al reddito dominicale dei terreni, moltiplicati per i coefficienti vigenti. La società impugnò l’atto deducendo, in sintesi, difetto di motivazione, violazione del principio di alternatività IVA/registro e erronea determinazione della base imponibile; in Cassazione propose sei motivi. Con il primo contestò la sufficienza della motivazione dell’avviso, assumendo che l’Ufficio avrebbe dovuto indicare in modo autonomo e completo base imponibile, aliquote e criteri di calcolo, non potendosi limitare al richiamo di rendita catastale, reddito dominicale e coefficienti. Con il secondo dedusse omesso esame del fatto decisivo costituito dal corrispettivo risultante dalla fattura della curatela, sostenendo che la base imponibile doveva essere ancorata al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito. Con il terzo denunciò l’omesso esame della natura strumentale di parte dei beni ceduti, asseritamente esenti IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 8-ter, d.P.R. 633/1972. Con il quarto lamentò la violazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, sostenendo che per tali beni l’imposta di registro dovesse applicarsi in misura fissa. Con il quinto dedusse omessa pronuncia sulla contestazione relativa all’utilizzo del valore catastale invece del valore di mercato. Con il sesto denunciò ancora violazione degli artt. 43, 51, 52 e 53 d.P.R. 131/1986 per avere la CTR ritenuto legittima la liquidazione basata sui dati catastali, senza considerare il corrispettivo pattuito e i criteri legali di determinazione del valore.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo, il secondo, il quinto e il sesto motivo, ritenendo sufficiente la motivazione dell’avviso di liquidazione e legittima la determinazione d’ufficio della base imponibile in assenza di una dichiarazione di valore o di una determinazione giudiziale del valore; ha inoltre escluso l’omessa pronuncia, ravvisando semmai un rigetto implicito delle questioni sul valore catastale. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, rilevando che la sentenza impugnata aveva omesso di valutare la diversa natura di parte dei beni trasferiti e, in particolare, la possibile applicazione dell’art. 10, comma 1, n. 8-ter, d.P.R. 633/1972, con conseguente incidenza sul regime di alternatività IVA/registro. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
se l’atto soggetto a tassazione non contiene dichiarazione di valore né indicazione del corrispettivo, l’Ufficio può determinare la base imponibile; nel caso concreto la determinazione sulla base di rendita catastale e reddito dominicale è stata ritenuta legittima
richiamato dalla ricorrente per sostenere che il valore dei beni o il corrispettivo pattuito dovessero rilevare ai fini della base imponibile; la Corte ha respinto la censura perché non specificamente dedotta nei gradi di merito
invocato per la determinazione del valore dei beni ai fini dell’imposta di registro; la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso al criterio catastale in assenza di valore determinato nell’atto
richiamato in relazione alla rettifica del valore e alla motivazione dell’avviso
richiamato dalla parte ricorrente tra le norme asseritamente violate
il principio di alternatività IVA/registro opera per gli atti soggetti a IVA, ma il testo ratione temporis prevedeva eccezioni per le operazioni esenti; la Corte ha distinto le esenzioni di cui ai nn. 8 e 8-bis da quelle di cui al n. 8-ter
art. 10, comma 1, n. 8, d.P.R. n. 633/1972
richiamato nel regime delle operazioni esenti IVA, rilevante ai fini dell’art. 40 TUR
art. 10, comma 1, n. 8-bis, d.P.R. n. 633/1972
richiamato nel regime delle operazioni esenti IVA, rilevante ai fini dell’art. 40 TUR
art. 10, comma 1, n. 8-ter, d.P.R. n. 633/1972
disciplinando i fabbricati strumentali, la sua mancata considerazione in appello ha determinato l’accoglimento dei motivi terzo e quarto
l’obbligo di motivazione dell’atto tributario è soddisfatto se il contribuente può individuare base imponibile, aliquota e criterio di calcolo, anche tramite operazione matematica semplice
richiamato per l’estensione dei principi generali di motivazione agli atti tributari
la CTR non ha omesso pronuncia, perché la decisione adottata implicava il rigetto della questione sul valore catastale
norma processuale richiamata per i diversi vizi dedotti in cassazione
art. 10, comma 1, n. 8-ter, d.P.R. n. 633/1972
costituisce il fulcro dell’accoglimento, poiché parte dei beni poteva rientrare in tale esenzione con effetti sul regime di registro
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, l’avviso di liquidazione è sufficientemente motivato quando indica il criterio astratto e i dati normativi di calcolo della base imponibile, purché il contribuente possa individuare con immediatezza base, aliquota e imposta dovuta, anche mediante un semplice calcolo aritmetico.
- Quando l’atto tassato non reca una dichiarazione di valore né un corrispettivo utile alla liquidazione, l’Ufficio può determinare la base imponibile facendo ricorso ai criteri normativamente previsti, inclusi i valori catastali e i moltiplicatori vigenti.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove di merito che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi precedenti; la parte che deduce la novità della questione deve indicare specificamente dove e come l’abbia già sottoposta al giudice di merito.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione del giudice, pur priva di un’espressa argomentazione su uno specifico capo, comporti logicamente il rigetto della relativa pretesa.
- Ai fini del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, occorre verificare con precisione la specifica tipologia di operazione IVA esente o soggetta a imposta, poiché non tutte le esenzioni producono lo stesso effetto sul regime del registro; la mancata considerazione della corretta categoria esentiva integra errore di diritto censurabile in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07085/2026 del 25/03/2026
- ordinanza_civile · 25 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07086/2026 del 25/03/2026
- ordinanza_civile · 25 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07087/2026 del 25/03/2026
- ordinanza_civile · 25 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07088/2026 del 25/03/2026
- ordinanza_civile · 25 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07089/2026 del 25/03/2026
- ordinanza_civile · 25 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07090/2026 del 25/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →