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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05278/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatore fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un precetto intimato dal curatore del fallimento di un imprenditore individuale, già mandataria di un’A.T.I., per il pagamento di un credito da indennizzo riconosciuto in una precedente sentenza passata in giudicato a favore del raggruppamento temporaneo a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione e della risoluzione di un contratto di appalto pubblico. Il comune ha proposto opposizione sostenendo che, per effetto del fallimento della mandataria e dello scioglimento dell’A.T.I. e del mandato, la curatela non fosse legittimata a riscuotere l’intero credito azionato, ma solo l’eventuale quota riferibile alla parte di lavori spettante alla fallita; in primo grado l’opposizione è stata accolta solo parzialmente, con mantenimento del precetto nei limiti della metà dell’importo. In appello, invece, l’opposizione è stata accolta integralmente e il precetto annullato, ritenendo che la curatela non avesse provato la misura della partecipazione della fallita all’A.T.I. Nel ricorso per cassazione la curatela ha denunciato violazione dell’art. 95, comma 2, d.P.R. n. 554/1999 e dell’art. 37, comma 13, d.lgs. n. 163/2006, oltre a vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che, essendo l’A.T.I. composta da sole due imprese e dovendo la mandataria possedere i requisiti in misura maggioritaria, la sua quota di partecipazione e di esecuzione dovesse presumersi almeno pari al 50,01%.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto corretto il rilievo del ricorrente secondo cui, per gli appalti pubblici affidati a un’A.T.I. orizzontale composta da due sole imprese, la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria e, coerentemente con il principio di corrispondenza tra quota di qualificazione, partecipazione ed esecuzione, la quota della mandataria/fallita deve essere individuata almeno nel 50,01%. Ha quindi censurato la decisione d’appello nella parte in cui aveva escluso tale ricostruzione e aveva affermato che la curatela dovesse provare la propria quota di credito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 95, comma 2, d.P.R. n. 554/1999

    "Per le associazioni temporanee di imprese ... la mandataria ... in misura maggioritaria"

    La disposizione, applicabile ratione temporis, impone che nella A.T.I. orizzontale la mandataria possieda i requisiti in misura maggioritaria; nel caso di A.T.I. composta da due sole imprese ciò conduce a individuare per la mandataria una partecipazione almeno pari al 50,01%.

  • art. 37, comma 13, d.lgs. n. 163/2006

    "i concorrenti riuniti nell'A.T.I. devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento"

    La norma esprime il principio di corrispondenza tra quota di partecipazione al raggruppamento e quota di esecuzione dei lavori, che rileva anche per determinare la parte di credito imputabile alla mandataria fallita.

  • art. 78 l.fall.

    Il fallimento della capogruppo mandataria determina lo scioglimento del rapporto di mandato.

  • art. 93, comma 4, d.P.R. n. 554/1999

    Le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Sono stati dedotti, rispettivamente, errori di diritto e omesso esame di fatti decisivi.

Massime di principio

  • Negli appalti pubblici affidati a un raggruppamento temporaneo di imprese, la quota di partecipazione della mandataria deve essere ricostruita in coerenza con il requisito normativo della maggioranza e con il principio di corrispondenza tra qualificazione, partecipazione ed esecuzione.
  • Quando il raggruppamento è formato da sole due imprese e la normativa richiede che la mandataria possegga i requisiti in misura maggioritaria, la partecipazione della mandataria deve essere individuata almeno nella misura del 50,01%, salvo diversa disciplina specificamente applicabile e provata.
  • Se il fallimento colpisce la mandataria di un’A.T.I., il curatore può agire per il credito derivante dall’appalto solo nei limiti della quota di lavori e del corrispondente credito imputabili alla fallita secondo l’accordo di raggruppamento e la disciplina di settore.
  • Non è corretto esigere una prova ulteriore della quota di partecipazione quando questa è desumibile direttamente dal dato normativo applicabile e dalla composizione del raggruppamento, specie in presenza di una sola altra impresa mandante.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveLiquidazione giudizialeRicorso per cassazioneAppalto
RamiEsecuzioniFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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