Cassazione Civile, Ordinanza n. 27229/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Un cliente aveva convenuto davanti al Giudice di Pace di Roma l'istituto bancario chiedendo la condanna alla restituzione di euro 4.065,76, oltre accessori, somma corrispondente a voci di costo contrattuale (tra cui commissioni bancarie e spese di istruttoria), assumendo la nullità della clausola di estinzione anticipata del contratto. Il Giudice di Pace aveva declinato la competenza ritenendo che la domanda restitutoria implicasse anche un accertamento della nullità della clausola, con conseguente indeterminabilità del valore. Il Tribunale di Roma, investito del giudizio, ha sollevato d'ufficio conflitto di competenza chiedendo alla Corte di Cassazione di dichiarare competente il Giudice di Pace. La banca, nella memoria, ha invece insistito per la competenza del Tribunale. Il ricorso/conflitto verte quindi sulla corretta determinazione del valore della causa e sulla conseguente competenza per valore, alla luce del fatto che la domanda dell'attore era limitata a una somma determinata e comunque contenuta entro il limite di competenza del Giudice di Pace, senza domanda principale di accertamento con efficacia di giudicato della nullità della clausola o dell'intero contratto.
La decisione
La Corte ha ritenuto non condivisibile la declinatoria del Giudice di Pace. Ha affermato che, nei giudizi relativi all'esistenza, validità o risoluzione di un rapporto obbligatorio, il valore si determina in base alla parte del rapporto che è in contestazione, ai sensi dell'art. 12 c.p.c., salvo il caso in cui il giudice debba pronunciarsi sull'esistenza o validità del contratto con efficacia di giudicato. Poiché il cliente non aveva chiesto in via principale una declaratoria di nullità della clausola, né del contratto, ma una domanda restitutoria entro un importo determinato e contenuto nel limite di competenza del Giudice di Pace, la Corte ha dichiarato competente il Giudice di Pace di Roma, davanti al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.
Norme richiamate
richiamato dal giudice di pace, ma ritenuto non decisivo dalla Corte perché il valore va ancorato alla domanda effettivamente proposta e al petitum sostanziale nei limiti in cui è determinabile
il valore delle cause relative all'esistenza, validità o risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base alla parte del rapporto che è in contestazione, salvo che sia richiesto un accertamento con efficacia di giudicato sulla validità o esistenza del contratto
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto rapporti obbligatori, il valore della causa si determina in relazione alla sola parte del rapporto effettivamente contestata, quando la domanda sia sostanzialmente restitutoria o di condanna e non miri a una pronuncia definitiva sull'esistenza o validità del contratto.
- La mera allegazione dell'invalidità di una clausola contrattuale, quando sia funzionale a sostenere una domanda di restituzione di somme determinate, non rende la causa di valore indeterminabile se non sia domandato un accertamento di nullità con efficacia di giudicato.
- Ai fini della competenza per valore, occorre avere riguardo al contenuto effettivo della domanda proposta e non a possibili qualificazioni più ampie prospettate dalla controparte o dal giudice di merito.
- La competenza del Giudice di Pace non viene meno per il solo fatto che la pretesa restitutoria presupponga la disapplicazione o l'invalidità di una clausola, ove l'importo richiesto resti entro il limite di competenza e non sia introdotta una domanda di accertamento principale della nullità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27152/2022 del 15/09/2022
- ordinanza_civile · 15 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27153/2022 del 15/09/2022
- ordinanza_civile · 15 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27154/2022 del 15/09/2022
- ordinanza_civile · 15 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27155/2022 del 15/09/2022
- ordinanza_civile · 15 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27157/2022 del 15/09/2022
- ordinanza_civile · 15 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27158/2022 del 15/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →