Ordinanza n. 691/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento in parte qua della deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29 giugno 2021, rubricata “Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione piano economico finanziario e determinazione degli importi unitari di tariffa per l'anno 2021”, nonché di tutti i relativi allegati; dell'allegato denominato “Tari Anno 2021 comma 651_2021_01”; sempre in parte qua della determinazione dirigenziale n. 1308 del 27.8.2021 nella parte in cui cita la detta deliberazione c.c. n. 33/2021); di qualsiasi atto preordinato, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale relativa all'approvazione del piano economico-finanziario TARI e alla determinazione delle tariffe per l'anno 2021, nonché atti collegati
Esito
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l'annullamento, limitatamente alle parti di interesse, della deliberazione consiliare di approvazione del piano economico-finanziario e degli importi unitari della TARI per il 2021, dei relativi allegati e della determinazione dirigenziale collegata. Il Comune si è costituito; gli altri soggetti indicati non si sono costituiti. Poiché dal novembre 2021 non risultavano depositati ulteriori atti o documenti, il TAR ha ritenuto necessario acquisire dalle parti aggiornamenti sulla vicenda, verificare se permanga l'interesse della ricorrente alla decisione di merito, conoscere eventuali fatti o provvedimenti sopravvenuti e accertare se siano necessarie ulteriori attività istruttorie.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia e ha disposto incombenti istruttori. La società ricorrente deve dichiarare motivatamente, con breve memoria da depositare entro il 27 luglio 2026, se persista l'interesse alla decisione e, in caso affermativo, aggiornare la situazione della vicenda e indicare l'eventuale necessità di istruttoria. Il Comune e le altre parti resistenti devono fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti, sugli eventuali atti sopravvenuti e sulla loro incidenza sull'interesse alla decisione e sull'esito del giudizio. Il TAR ha avvertito che l'inerzia rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli articoli 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., ai fini della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
Richiamato per la possibile valutazione dell'inerzia processuale della parte, anche ai fini della declaratoria di improcedibilità.
Richiamato tra le disposizioni applicate agli incombenti istruttori.
Consente di desumere dal comportamento processuale della parte il sopravvenuto difetto di interesse e di dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate dal collegio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il giudice richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e di aggiornare la situazione controversa, l'inerzia della parte entro il termine assegnato può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca del sopravvenuto disinteresse alla decisione e condurre alla declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- In presenza di una controversia risalente e di una prolungata assenza di attività processuale, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori rivolti sia al ricorrente sia alle amministrazioni resistenti per verificare la permanenza dell'interesse, l'esistenza di fatti o atti sopravvenuti e la necessità di ulteriori acquisizioni istruttorie.
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