Cassazione Penale, Ordinanza n. 00065/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la doglianza fosse diretta soltanto a ottenere una diversa valutazione degli elementi di fatto e delle prove già esaminate dal Magistrato di sorveglianza, quindi una non consentita rilettura del merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il difensore del condannato ha impugnato l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza ha revocato la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, applicata con precedente sentenza. La revoca era stata fondata su una comunicazione di notizia di reato relativa a una presunta aggressione avvenuta durante il regime domiciliare, con contestazione di violazione di domicilio, lesioni personali, minaccia e danneggiamento, dalla quale il giudice dell'esecuzione aveva desunto elevata pericolosità sociale e inaffidabilità del condannato. Con l'unico motivo di ricorso si è dedotto che il provvedimento avesse valorizzato come ancora sussistenti gravi indizi di reità a carico del ricorrente senza considerare adeguatamente che l'indicazione iniziale del suo nome quale autore dei fatti, resa nell'immediatezza da una sola persona offesa, era poi stata ritrattata.
Norme richiamate
ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
È richiamato come base della declaratoria di inammissibilità, nel senso che il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli consentiti, perché volto a una mera censura di merito degli apprezzamenti di fatto.
Cassa delle ammende
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie o degli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito.
- Quando il provvedimento impugnato fonda la revoca di un beneficio o di una pena sostitutiva su elementi indiziari e su una valutazione di pericolosità o inaffidabilità, il giudice di legittimità non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito, se la censura si limita a contestare il peso attribuito alle prove.
- La mera ritrattazione o il mutamento di versione di una persona offesa non impone di per sé la cassazione del provvedimento se la doglianza si risolve nella richiesta di rivalutare il significato probatorio degli elementi già esaminati.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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