Cassazione Penale, Ordinanza n. 00453/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione investiva esclusivamente la mancata esclusione della recidiva reiterata, ritenuta in appello equivalente alle attenuanti generiche. La censura, secondo la Corte, si risolveva nella richiesta di una diversa valutazione della gravità dei fatti e del disvalore della condotta, senza un confronto critico con la motivazione delle sentenze di merito. Il ricorrente non sviluppava specifiche argomentazioni idonee a confutare il giudizio di gravità della condotta e di pericolosità sociale posto a base del riconoscimento della recidiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e privi di confronto con le ragioni poste a fondamento della decisione di merito, in particolare sulla gravità della condotta e sulla pericolosità dell'imputato. Ha richiamato il principio secondo cui, ai fini della recidiva reiterata, è sufficiente che al momento del reato l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedenti espressivi di maggiore pericolosità sociale, con adeguata motivazione, senza necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
recidiva reiterata
può essere riconosciuta quando l'imputato, al momento del reato, sia già gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressive di maggiore pericolosità sociale, con adeguata motivazione, senza necessità di previa dichiarazione di recidiva semplice.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a sollecitare una rivalutazione del merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione delle sentenze di primo e secondo grado.
- La contestazione della recidiva deve essere sorretta da censure concrete sulla valutazione della gravità del fatto e della pericolosità sociale; la mera genericità del motivo non è sufficiente.
- Ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata non è necessaria una previa dichiarazione di recidiva semplice, essendo sufficiente che l'imputato risulti già gravato da più condanne definitive per reati precedenti e che tale dato sia motivatamente valorizzato dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
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