Cassazione Penale, Sentenza n. 28012/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Napoli, già condannato con sentenza definitiva per reati di criminalità organizzata (art. 416-bis c.p.) e destinatario di misura di prevenzione personale, è stato accusato di omessa comunicazione al nucleo di Polizia tributaria di Palermo, tra il 31/01/2018 e il 31/01/2019, di variazioni patrimoniali derivanti da finanziamenti pubblici: €17.324,94 percepiti nel 2017 (domande uniche 2015-2016) e €19.202,71 percepiti nel 2018 (domande uniche 2017-2018). Ha proposto ricorso articolato in quattro motivi: (1) ignoranza dell'obbligo informativo e mancata consapevolezza di dover comunicare; (2) impossibilità di quantificare agevolmente gli importi per singolo anno e vicinanza della somma alla soglia legale; (3) mancanza dell'elemento soggettivo (buona fede) e necessità di accertare l'offensività concreta della condotta; (4) domanda di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 legge n. 646/1982 per violazione dell'art. 27 Cost.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha richiamato l'art. 30 legge 13/09/1982 n. 646 (obbligo di comunicare variazioni patrimoniali di valore non inferiore a €10.329,14 entro 30 giorni o entro il 31 gennaio per le variazioni dell'anno precedente, durata dell'obbligo 10 anni) e l'art. 31 della stessa legge (sanzioni). Ha affermato che il reato si configura con dolo generico: non è necessario lo scopo specifico di occultare le informazioni alla polizia tributaria, e l'ignoranza dell'obbligo (errore di diritto) non esclude il dolo. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente, nelle dichiarazioni spontanee, si era limitato a sostenere aver ignorato l'obbligo, senza poter far valere difficoltà concrete nel computo degli importi; pertanto sono stati ritenuti integrati gli elementi oggettivo e soggettivo del reato. Ne consegue il rigetto del ricorso, la conferma della condanna pronunciata in appello (pena: 1 anno e 4 mesi di reclusione e multa di €6.866,00) e l'obbligo al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
legge 13/09/1982, n. 646, art. 30
obbligo di comunicare le variazioni patrimoniali di valore non inferiore ad euro 10.329,14; comunicazione entro 30 giorni o entro il 31 gennaio per le variazioni dell'anno precedente; obbligo della durata di dieci anni
l'art. 30 impone un obbligo informativo integratore del precetto penale; la sua ignoranza costituisce ignoranza della norma penale e non esclude il dolo
legge 13/09/1982, n. 646, art. 31
pena della reclusione da due a sei anni e multa da 10.329 a 20.658 euro; alla condanna segue la confisca obbligatoria (anche per equivalente)
punisce l'omessa comunicazione prevista dall'art. 30; si tratta di una fattispecie sanzionatoria che si fonda sul combinato disposto degli artt. 30 e 31
norma relativa ai delitti di criminalità organizzata: la condanna definitiva per reati di questo tipo attiva gli obblighi comunicativi previsti dall'art. 30
principio secondo cui l'errore di diritto può escludere il dolo solo nei casi previsti; nel caso di specie l'errore sulla norma integratrice (art.30) non è ritenuto rilevante
Costituzione, art. 27, primo e terzo comma
richiamato dal ricorrente per un profilo di compatibilità costituzionale della fattispecie penale; la Corte non ha accolto la questione ritenendo compatibile la disciplina con il principio di colpevolezza
legge 31/05/1965, n. 575
normativa sulle misure di prevenzione personale: soggetti sottoposti a tali misure sono destinatari dell'obbligo informativo dell'art. 30
Massime di principio
- L'obbligo di comunicare variazioni patrimoniali previsto dall'art. 30 l. n. 646/1982 riguarda chi è stato condannato per reati di criminalità organizzata o sottoposto a misure di prevenzione: va valutato se la misura/condanna ricade nei casi espressamente indicati.
- La soglia di valore che determina l'obbligo è quella indicata dalla norma (nel caso: €10.329,14); le variazioni sotto tale soglia non rientrano nell'obbligo, salvo accumuli artificiali volti ad eludere il precetto.
- Il termine per la comunicazione è entro 30 giorni dall'evento o, alternativamente, entro il 31 gennaio per le variazioni dell'anno precedente; è responsabilità del soggetto vigilare e adempiere entro tali termini.
- Il reato di omessa comunicazione richiede dolo generico: non è necessario dimostrare lo scopo specifico di occultamento. L'ignoranza dell'obbligo (errore di diritto) di norma non esclude il dolo quando la norma omissiva integri il precetto penale.
- Le difficoltà di computo degli importi possono rilevare solo se concretamente provate e idonee a dimostrare l'assenza di volontà di violare l'obbligo (es. errori inevitabili, documentazione ambigua). Una mera affermazione generica di non aver saputo non è sufficiente.
- Chi intenda contestare la qualificazione dell'elemento soggettivo o sollevare questioni di legittimità costituzionale deve fornire elementi concreti e specifici: le sole argomentazioni teoriche sulla presunta assenza di offensività non sono di regola sufficienti a far cadere la responsabilità penale.
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