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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13385/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per i reati contestati, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e minaccia. L'unico motivo dedotto riguardava il mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 393-bis c.p., sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere ricondotta a una reazione giustificata. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura riproduceva questioni già esaminate dai giudici di merito e mirava, in realtà, a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 393-bis c.p.

    La scriminante è stata evocata dal ricorrente, ma la Corte non ne ha affrontato il merito perché la censura è stata ritenuta inammissibile in quanto diretta a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata nella sentenza impugnata tra i reati per cui vi è stata condanna.

  • art. 341-bis c.p.

    Norma incriminatrice richiamata nella sentenza impugnata tra i reati per cui vi è stata condanna.

  • art. 612 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata nella sentenza impugnata tra i reati per cui vi è stata condanna.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza individuare reali vizi di legittimità.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una diversa valutazione delle prove o una nuova ricostruzione dei fatti, poiché tali apprezzamenti appartengono al merito.
  • La deduzione del mancato riconoscimento di una scriminante non è scrutinabile in cassazione quando, sotto tale veste, mira soltanto a contestare l'accertamento fattuale compiuto nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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