Cassazione Penale, Ordinanza n. 13385/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per i reati contestati, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e minaccia. L'unico motivo dedotto riguardava il mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 393-bis c.p., sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere ricondotta a una reazione giustificata. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura riproduceva questioni già esaminate dai giudici di merito e mirava, in realtà, a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
La scriminante è stata evocata dal ricorrente, ma la Corte non ne ha affrontato il merito perché la censura è stata ritenuta inammissibile in quanto diretta a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio.
Norma incriminatrice richiamata nella sentenza impugnata tra i reati per cui vi è stata condanna.
Norma incriminatrice richiamata nella sentenza impugnata tra i reati per cui vi è stata condanna.
Norma incriminatrice richiamata nella sentenza impugnata tra i reati per cui vi è stata condanna.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza individuare reali vizi di legittimità.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una diversa valutazione delle prove o una nuova ricostruzione dei fatti, poiché tali apprezzamenti appartengono al merito.
- La deduzione del mancato riconoscimento di una scriminante non è scrutinabile in cassazione quando, sotto tale veste, mira soltanto a contestare l'accertamento fattuale compiuto nei gradi di merito.
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