Cassazione Penale, Sentenza n. 32434/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato in parte la condanna di BERTONI per associazione per delinquere (capo A, con ruolo apicale), riciclaggio e dichiarazione fraudolenta (capi C, E, F). Il ricorrente deduceva omessa/insufficiente motivazione: (i) sulla estensione della valenza probatoria delle intercettazioni captate solo in un breve periodo (dic.2013-feb.2014) ma proiettate su un arco temporale più ampio (2011-2014); (ii) sull'attribuzione di un ruolo apicale senza adeguata motivazione; (iii) sulla responsabilità per dichiarazione fraudolenta (capo F), contestando la valorizzazione di elementi (amministratore di fatto) non dedotti in appello e la proiezione temporale delle intercettazioni rispetto agli anni d'imposta contestati (2010-2012).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi e terzi motivi. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata quanto al reato di dichiarazione fraudolenta relativo alle imposte dirette per l'anno 2011 perché estinto per prescrizione. Per le restanti imputazioni ha annullato con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio e rideterminazione della confisca. Ha inoltre disposto la revoca, in parte, della confisca già eseguita alla luce del principio secondo cui l'art. 578-bis c.p.p. non è applicabile a fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
Norme richiamate
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La declaratoria di immediato proscioglimento ai sensi dell'art.129, comma 2, può essere disposta solo se ricorrono condizioni tassative; nel caso di specie tali condizioni non erano presenti, pertanto si è proceduto ad annullamento senza rinvio per il capo prescrittosi e con rinvio per le altre imputazioni
La disposizione, introducendo forme di confisca con componente anche sanzionatoria, ha natura che può incidere sul piano sostanziale e pertanto non è applicabile retroattivamente a fatti commessi prima della sua entrata in vigore
Sez. U., n. 4145 del 29/09/2022 (Esposito)
la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore
Principio affermato dalle Sezioni Unite che impone la non applicazione dell'art. 578-bis ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore e giustifica la revoca parziale delle misure di confisca adottate
Massime di principio
- Il giudice di merito deve affrontare e motivare specificamente ogni censura di parte; rinvii generici alle 'circostanze già esposte' possono integrare vizio di motivazione rilevabile in cassazione
- Le intercettazioni hanno valore probatorio limitato al contesto e al periodo di captazione: non possono essere automaticamente proiettate su periodi temporali anteriori o successivi senza elementi probatori di raccordo
- Se l'appello contesta la valenza probatoria di prove concentrate in un arco temporale ristretto rispetto al periodo contestato, il giudice deve valutare e motivare la relazione temporale e probatoria; omissioni su tale punto possono comportare annullamento
- La declaratoria di proscioglimento immediato ai sensi dell'art.129 c.p.p. è applicabile solo se sussistono le condizioni espressamente previste; in assenza, il rimedio è l'annullamento con rinvio per nuovo esame
- Le norme che introducono misure di confisca con efficacia sostanziale (es. art. 578-bis c.p.p.) non possono essere applicate retroattivamente a fatti anteriori alla loro entrata in vigore; ciò può comportare la revoca parziale di confische già disposte
- In caso di prescrizione intervenuta per singoli capi, la Cassazione può annullare senza rinvio i capi estinti e rinviare le rimanenti imputazioni ove il decorso della prescrizione non sia completo
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