Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 28092/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia di merito di condanna per il reato di cui all'art. 495 c.p. è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per il delitto di cui all'art. 495 c.p. L'unico motivo denunciava l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'elemento oggettivo del reato. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura riproponeva in modo pedissequo le stesse doglianze già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito, senza offrire una critica argomentata specificamente rivolta alla motivazione della sentenza impugnata; per questo motivo il ricorso è stato ritenuto aspecifico e solo apparente, dunque inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    È il reato per cui era stata affermata la responsabilità penale dell'imputata; la sentenza non ne esamina nel merito la struttura, ma conferma che la condanna di merito riguardava tale fattispecie.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale conseguenza sanzionatoria.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza autonoma elaborazione critica, le stesse doglianze già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito.
  • La specificità dei motivi di ricorso richiede una critica argomentata e puntuale della motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione di censure già svolte integra un motivo solo apparente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei limiti di legge, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.