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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13676/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., rilevando che, per i provvedimenti e i ricorsi successivi al 3 agosto 2017, l'imputato o il condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proc. gen.)

La controversia

Il ricorrente ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro del 30/10/2025. Dalla decisione emerge che il ricorso è stato presentato dopo il 3 agosto 2017 ed è stato sottoscritto esclusivamente dal ricorrente, senza firma di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il motivo decisivo esaminato dalla Corte non riguarda il merito dell'ordinanza impugnata, ma la ritualità dell'atto: la legge n. 103/2017 ha escluso la facoltà dell'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione, imponendo la sottoscrizione del difensore cassazionista a pena di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    La norma è richiamata per affermare che, dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato/condannato, dovendo essere sottoscritto dal difensore abilitato.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    È interpretato nel senso che l'atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    È applicato come base per la dichiarazione di inammissibilità de plano del ricorso non validamente sottoscritto.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    La riforma è indicata come fonte della preclusione alla proposizione personale del ricorso per cassazione e dell'introduzione della disciplina di inammissibilità.

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, l'imputato o il condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione: l'atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista determina l'inammissibilità del ricorso, rilevabile de plano dalla Corte.
  • La disciplina si applica ai provvedimenti impugnati e ai ricorsi successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della riforma.
  • Quando il ricorso è inammissibile per difetto di valida sottoscrizione, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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