Cassazione Penale, Ordinanza n. 36302/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza del giudice dell'udienza preliminare resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti). Dall'ordinanza emerge che il ricorrente ha articolato due gruppi di censure: un primo motivo, ritenuto inammissibile perché le doglianze non rientrano nei ristretti motivi deducibili contro la sentenza di patteggiamento dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017; e un secondo motivo con cui veniva contestata la statuizione di confisca di quanto in sequestro, ritenuto però generico ed eccentrico rispetto al contenuto effettivo della sentenza, che aveva disposto la confisca e distruzione dello stupefacente nonché la confisca e destinazione all'Erario della somma di denaro sequestrata. Non emergono ulteriori dettagli fattuali sulla vicenda sostanziale, se non che erano coinvolti stupefacente, denaro e un sequestro anche di armi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non fosse deducibile nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente il ricorso contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ha inoltre giudicato generico il motivo relativo alla confisca, perché riferito in modo non pertinente al sequestro di armi e non alla confisca dello stupefacente e del denaro. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale si colloca la doglianza sulla confisca
il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
ha introdotto la limitazione dei motivi deducibili con il ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è esperibile entro un ambito rigorosamente delimitato dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono inammissibili le censure che esulano da tali ipotesi tipizzate.
- Non è deducibile con ricorso per cassazione contro il patteggiamento una doglianza che non riguardi specificamente la volontà dell'imputato, la qualificazione giuridica del fatto, la correlazione tra richiesta e sentenza o l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Una censura sulla confisca deve essere specifica e riferita alla statuizione effettivamente adottata; è inammissibile se generica o riferita a un diverso oggetto del sequestro rispetto a quello oggetto della confisca disposta in sentenza.
- Nel giudizio di legittimità sulla sentenza di patteggiamento, la verifica della Corte si arresta alla corrispondenza tra i motivi dedotti e i limiti legali di impugnazione, senza poter essere trasformata in un riesame diffuso del merito o delle statuizioni accessorie non deducibili.
Come è indicizzato
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