Ordinanza n. 51/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso il -OMISSIS-, con cui veniva rigettava l’istanza di nullaosta al lavoro subordinato non stagionale, presentata in data -OMISSIS-, nell’ambito della normativa del Decreto Flussi, a favore dello straniero sig. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di nullaosta al lavoro subordinato non stagionale nell’ambito del Decreto Flussi, successivamente sostituito da un nuovo diniego non impugnato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio del nullaosta al lavoro subordinato non stagionale richiesto nell’ambito della normativa sul Decreto Flussi, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Nelle more ha proposto un’istanza ex art. 58 c.p.a. La questione esaminata riguarda gli effetti del precedente remand cautelare e la sopravvenuta sostituzione del provvedimento originariamente impugnato: l’Amministrazione, rinnovando l’istruttoria in esecuzione del remand, ha adottato il 12 gennaio 2026 un nuovo provvedimento di rigetto, fondato anche sulla rinnovata valutazione amministrativa. Tale nuovo diniego non è stato impugnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l’istanza cautelare ex art. 58 c.p.a. Il Collegio ha chiarito che l’ordinanza cautelare di riesame realizza un remand, rimettendo in gioco l’assetto di interessi definito dall’atto impugnato e restituendo all’Amministrazione l’intero potere decisionale iniziale. Ne consegue che, nel rinnovare l’istruttoria, l’Amministrazione può considerare anche elementi ulteriori rispetto a quelli posti a fondamento del provvedimento originario. Nel caso concreto, il diniego originario è stato sostituito dal nuovo diniego del 12 gennaio 2026, sicché il primo atto ha esaurito i propri effetti. La tutela cautelare poteva ormai essere richiesta soltanto nei confronti del nuovo provvedimento, che però non era stato impugnato. Spese della fase cautelare compensate.
Norme richiamate
istanza ex art. 58 cod. proc. amm.
L’istanza cautelare può essere esaminata solo in relazione a un provvedimento ancora efficace e validamente impugnato; quando l’atto originario è sostituito da un nuovo diniego non impugnato, l’istanza proposta contro il precedente atto è inammissibile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il remand cautelare, disponendo il riesame dell’atto impugnato, restituisce all’Amministrazione l’intero potere decisionale iniziale e consente, nel rinnovare l’istruttoria, di prendere in considerazione anche elementi ulteriori rispetto a quelli valutati nel provvedimento originario.
- Quando, in esecuzione del remand, l’Amministrazione sostituisce il provvedimento originariamente impugnato con un nuovo atto avente analogo contenuto lesivo, il primo provvedimento esaurisce i propri effetti e la tutela cautelare deve essere rivolta contro il nuovo atto.
- L’istanza cautelare ex art. 58 c.p.a. è inammissibile se viene proposta nei confronti di un provvedimento ormai sostituito e non più efficace, quando il nuovo provvedimento lesivo non sia stato impugnato.
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