Sentenza del 12/09/2016 n. 4695 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Reddito di lavoro autonomo - Controlli bancari su conti cointestati - Presunzione - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa rettifica fondata sui movimenti bancari è ritenuta legittima quando l'Amministrazione dispone dei dati dei conti e il contribuente non fornisce una prova specifica dell'estraneità delle singole operazioni all'attività imponibile. L'Ufficio non deve fornire ulteriori elementi di riscontro, poiché l'onere probatorio è invertito dalla presunzione legale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione ha utilizzato i dati relativi ai movimenti bancari per rettificare presuntivamente il reddito dichiarato. La questione riguarda l'applicabilità della presunzione legale secondo cui versamenti e prelevamenti sui conti intestati o cointestati al contribuente possono essere riferiti all'attività professionale e considerati operazioni imponibili, salvo prova contraria. Spetta quindi al contribuente dimostrare, con elementi concreti e analitici, che le movimentazioni sono già state dichiarate oppure sono estranee all'attività imponibile. La semplice dichiarazione dell'altro cointestatario, che attribuisca a sé l'operazione, non è sufficiente senza ulteriori riscontri.
Norme richiamate
Art. 51, comma 2, d.P.R. 633/1972
Consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare i dati dei conti correnti per rettificare la dichiarazione ai fini IVA sulla base della presunzione relativa riferita ai movimenti bancari.
Consente l'accertamento presuntivo ai fini delle imposte sui redditi attraverso i dati risultanti dai conti correnti del contribuente, con inversione dell'onere della prova.
Cass. Civ., Sez. Trib., n. 11750/2008
Presunzione legale che la dispensa dal fornire qualunque prova sulla sua pretesa, nel caso in cui la stessa disponga dei dati sui movimenti di denaro relativi ai conti correnti del contribuente.
La disponibilità dei dati bancari è sufficiente ad attivare la presunzione a favore dell'Amministrazione, senza necessità di ulteriori prove iniziali.
Cass. Civ., Sez. Trib., n. 18421/2005
Se il contribuente non dimostra che dei movimenti bancari acquisiti dall'ufficio egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che si tratta di movimentazioni che non si riferiscono ad operazioni imponibili, è pienamente legittimo per l'Amministrazione riferire i movimenti bancari all'attività svolta.
Il contribuente deve giustificare analiticamente i movimenti contestati; in mancanza, essi possono essere riferiti all'attività professionale.
Cass. Civ., Sez. Trib., n. 25142/2009
Non sono necessari ulteriori elementi di riscontro oltre ai dati risultanti dai conti correnti, salvo che il contribuente fornisca una prova contraria idonea.
Cass. Civ., Sez. Trib., n. 4589/2009
È onere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell'onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili.
L'onere dell'Amministrazione è soddisfatto mediante i dati dei conti; il contribuente deve provare la natura non imponibile o già dichiarata delle operazioni.
Massime di principio
- I movimenti bancari sui conti intestati o cointestati a un lavoratore autonomo possono essere presunti collegati all'attività professionale e fiscalmente rilevanti.
- La cointestazione del conto non esclude automaticamente la riferibilità delle operazioni al contribuente: occorre dimostrare in modo puntuale chi ha effettuato ogni movimento e per quale causale.
- La prova contraria deve essere documentale, analitica e riferita alle singole operazioni; una dichiarazione generica del cointestatario normalmente non basta.
- È opportuno conservare documenti bancari, contratti, fatture, ricevute, causali dei bonifici e ogni altro riscontro idoneo a dimostrare che i movimenti sono estranei all'attività imponibile o già inclusi nella dichiarazione.
- Se il contribuente non fornisce una giustificazione specifica, l'Amministrazione può fondare la rettifica sui soli dati bancari, senza dover acquisire ulteriori prove.
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