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Sentenza

Sentenza del 12/09/2016 n. 186 - Comm. Trib. Prov. Siena

Successioni e donazioni - Pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali - Presentazione all'Amministrazione dei beni culturali della proposta di cessione - Sospensione dei termini anche ai fini della prescrizione - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’interpretazione dell’art. 37 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, in relazione alla presentazione all’Amministrazione dei beni culturali di una proposta di cessione di beni culturali in pagamento dell’imposta di successione. Il ricorrente sosteneva che tale procedura producesse la sospensione del termine ordinario di prescrizione del diritto dell’Amministrazione alla riscossione. La questione consisteva nello stabilire se la sospensione prevista dalla norma potesse estendersi, oltre ai termini espressamente considerati, anche alla prescrizione.

La decisione

La domanda del contribuente è stata accolta sul punto della prescrizione. La Corte ha stabilito che la sospensione prevista dall’art. 37 riguarda i termini connessi alla procedura di cessione, ma non sospende il termine ordinario di prescrizione del diritto alla riscossione dell’imposta. Prescrizione e decadenza, incidendo sui diritti soggettivi del contribuente, hanno natura eccezionale e non possono essere introdotte mediante interpretazione estensiva o analogica in malam partem. Se il legislatore avesse voluto sospendere la prescrizione durante la procedura di cessione dei beni culturali, avrebbe dovuto prevederlo espressamente.

Norme richiamate

  • Art. 37 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346

    La sospensione del termine prevista in caso di proposta di cessione di beni culturali per il pagamento dell’imposta di successione non si estende al termine ordinario di prescrizione del diritto alla riscossione, in assenza di una previsione legislativa espressa.

Massime di principio

  • Le norme che sospendono o interrompono prescrizione e decadenza sono eccezionali e devono essere interpretate restrittivamente.
  • La presentazione di un’istanza o l’avvio di una procedura amministrativa non sospendono automaticamente la prescrizione: occorre una previsione normativa chiara ed espressa.
  • Non è possibile estendere in via interpretativa una sospensione prevista per determinati termini anche alla prescrizione, soprattutto quando ciò pregiudica il contribuente.
  • In situazioni analoghe è necessario distinguere tra sospensione dei termini procedimentali e sospensione della prescrizione o della decadenza, che producono effetti diversi.
  • Quando l’Amministrazione pretende di riscuotere un tributo dopo lo svolgimento di una procedura speciale, bisogna verificare autonomamente il decorso della prescrizione e individuare una specifica norma che ne abbia previsto la sospensione o l’interruzione.

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