Sentenza del 12/09/2016 n. 2201 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - Avviso di accertamento - detrazione IVA - fatture per interventi edilizi - art. 19, comma 2 bis, d.P.R. n. 633/72 - immobile locato - è dovuta - intervenuta vendita - non rileva - medesimo utilizzo - è necessario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa detrazione IVA è stata ritenuta spettante. La successiva vendita dell’immobile non costituisce, di per sé, una ragione sufficiente per disconoscere l’IVA detratta, quando non sia intervenuto un mutamento dell’utilizzo del bene. Poiché l’immobile ha continuato a essere utilizzato come palestra, ossia per la medesima funzione cui erano destinati gli interventi edilizi, l’avviso di accertamento è risultato infondato sotto questo profilo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto indebita la detrazione dell’IVA assolta sulle fatture relative a lavori edilizi eseguiti su un immobile, verosimilmente in ragione della successiva vendita del bene a un altro soggetto. La questione riguardava l’applicazione dell’art. 19, comma 2-bis, del d.P.R. n. 633/1972 e, in particolare, se la vendita successiva fosse sufficiente a escludere la detrazione, nonostante l’immobile avesse mantenuto la stessa destinazione economica. Nel caso concreto, i lavori erano finalizzati all’utilizzo dell’immobile come palestra e, anche dopo la vendita, il bene era rimasto adibito a tale funzione.
Norme richiamate
Art. 19, comma 2-bis, d.P.R. n. 633/1972
La detrazione dell’IVA relativa a beni e servizi utilizzati nell’attività economica non può essere disconosciuta automaticamente per il solo fatto che il bene venga successivamente ceduto. Occorre verificare l’effettivo utilizzo del bene e, in particolare, se vi sia stato un mutamento della sua destinazione rispetto a quella collegata agli interventi che hanno generato l’IVA detratta.
Massime di principio
- La successiva vendita di un immobile sul quale sono stati eseguiti lavori non comporta automaticamente la perdita o il disconoscimento della detrazione IVA relativa ai lavori.
- Per valutare la legittimità della detrazione occorre verificare l’utilizzo effettivo del bene e la sua coerenza con l’attività economica del soggetto passivo, non soltanto il trasferimento della proprietà.
- Se l’immobile conserva la stessa destinazione economica per la quale erano stati eseguiti gli interventi, la detrazione può rimanere spettante anche dopo la vendita.
- L’Amministrazione finanziaria deve dimostrare un effettivo mutamento dell’utilizzo, una destinazione estranea all’attività economica o altri elementi concreti di indebita detrazione; la mera cessione a un altro soggetto non è sufficiente.
- La continuità della funzione economica del bene, come nel caso di un immobile rimasto adibito a palestra, rappresenta un elemento decisivo per confermare la detrazione.
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