Sentenza del 12/09/2016 n. 86 - Comm. Trib. II grado di Trento
IMPUGNAZIONE DINIEGO ISTANZA DI RIMBORSO - SOCIETÀ ESTINTA CON CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - GIUDIZIO PROMOSSO DALL'EX LIQUIDATORE - DIFETTO DI CAPACITÀ PROCESSUALE - CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ ESTINTA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di capacità processuale della società estinta e per carenza di legittimazione attiva dell’ex liquidatore. L’azione non poteva essere validamente iniziata dall’ex liquidatore dopo la cancellazione della società dal Registro delle imprese, con conseguente impossibilità di proseguire il giudizio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
È stato impugnato il diniego di un’istanza di rimborso fiscale. Tuttavia, il giudizio tributario è stato introdotto dopo la cancellazione della società in liquidazione dal Registro delle imprese. La cancellazione ha determinato l’estinzione della società e l’immediata perdita della sua capacità di stare in giudizio. Di conseguenza, l’ex liquidatore non aveva più il potere di rappresentarla né la legittimazione processuale per promuovere l’azione.
Norme richiamate
Disciplina civilistica dell’estinzione delle società conseguente alla cancellazione dal Registro delle imprese
La cancellazione dal Registro delle imprese produce l’estinzione della società, con perdita della capacità processuale e dei poteri rappresentativi degli organi sociali, incluso l’ex liquidatore.
Norme processuali sulla capacità di stare in giudizio e sulla legittimazione processuale
Un giudizio promosso da chi agisce per conto di un soggetto ormai estinto è inammissibile quando manca sia la capacità processuale del soggetto rappresentato sia la legittimazione del soggetto che pretende di rappresentarlo.
Massime di principio
- Prima di proporre un ricorso occorre verificare che il soggetto interessato sia ancora esistente e abbia capacità processuale.
- La cancellazione di una società dal Registro delle imprese comporta, in linea generale, la perdita della capacità della società di iniziare nuovi giudizi.
- L’ex liquidatore, dopo l’estinzione della società, non può normalmente promuovere un’azione in nome della società, perché i suoi poteri rappresentativi sono cessati.
- Un’impugnazione proposta dopo la cancellazione può essere dichiarata inammissibile senza esame del merito della pretesa, anche se il credito o il rimborso richiesto fosse astrattamente fondato.
- Eventuali pretese residue della società estinta devono essere valutate secondo le regole applicabili alla successione dei soci o degli altri soggetti aventi diritto, evitando di agire formalmente in nome della società cancellata.
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